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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 107/2024, pubblicata il 6/05/2024, RG n. 135/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 107/2024, concernente l'assegnazione delle somme spettanti a titolo di beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria meramente formale e non hanno opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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