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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18895/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del G.I.P. di Civitavecchia del 30/11/2023 che ha rigettato la richiesta di revoca/annullamento dell'ordine di demolizione disposto in sede di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il 3/10/2003. I motivi di ricorso in cassazione sono: (i) mancanza di motivazione sul criterio di proporzionalità della demolizione, deducendo che si tratterebbe di un intervento minimo su un unico immobile adibito ad abitazione familiare e che la demolizione sarebbe sproporzionata; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che la novella (d.lgs. n.150/2022) impedirebbe l'equiparazione della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini di disposizioni extrapenali, rendendo inapplicabile l'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Quanto alla proporzionalità, ha ritenuto la censura generica e basata su fatti non rivedibili in sede di legittimità, inoltre ha precisato che la sentenza del 3/10/2003 ordinava la "demolizione delle opere abusive" e non dell'intero immobile, rendendo infondate le ragioni di sproporzione. Sulla questione di diritto relativa all'art. 445, comma 1-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto che la novella non trovi applicazione al caso di demolizione prevista dall'art. 31, d.P.R. n.380/2001: l'ordine di demolizione è un provvedimento sanzionatorio di natura giurisdizionale, accessorio rispetto alla sentenza ma autonomo rispetto ai poteri amministrativi, e non rientra nella categoria delle "disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di cui all'art.444 alla sentenza di condanna"; pertanto la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) quale titolo cui si lega l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna

    La Corte ha ritenuto che questa disposizione non si applica alla demolizione disposta ai sensi dell'art.31 DPR 380/2001, perché la demolizione costituisce una sanzione amministrativa di natura giurisdizionale e non una mera equiparazione extrapenale vietata dalla novella

  • art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (comma 9 e riferimenti)

    Prevede che il giudice, con la sentenza di condanna o ad essa equiparata per il reato edilizio, ordini la demolizione delle opere abusive se non eseguita; la Corte lo interpreta come fonte del potere sanzionatorio del giudice penale, non come semplice applicazione di norme extrapenali

  • Sez. U, n. 15 del 1976/1996 (Monterisi)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha natura giurisdizionale, è esecutivo come statuizione di sentenza e costituisce una sanzione amministrativa di tipo ablatorio riconosciuta al giudice penale

  • Sez. 3, n. 10699 del 21/12/2021 (PG/Santomauro)

    Giudicato richiamato a supporto della tesi secondo cui la disposizione di cui all'art. 445, comma 1-bis non incide sulla demolizione disposta in sede di applicazione della pena

Massime di principio

  • La impugnazione per mancata motivazione sulla proporzionalità di un ordine di demolizione richiede censure specifiche e valutabili in diritto: deduzioni generiche o ricostruzioni fattuali non rientrano nell'esame della Corte di Cassazione.
  • Occorre verificare testualmente il dispositivo della sentenza: se l'ordine di demolizione riguarda "le opere abusive" (e non l'intero immobile), le accuse di sproporzione possono risultare infondate se basate su un equivoco circa l'oggetto del provvedimento.
  • La novella dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p. (d.lgs. n.150/2022) non impedisce automaticamente l'esecuzione di ordini di demolizione disposti dal giudice penale in sede di applicazione della pena, poiché tali ordini sono considerati sanzioni amministrative di natura giurisdizionale attribuite al giudice penale e non semplici effetti di equiparazione extrapenale.
  • Quando si contesta l'applicabilità di nuove disposizioni legislative, valutare la natura della misura contestata (pena accessoria vs. sanzione amministrativa/ablativa) è cruciale: la qualificazione incide sull'operatività delle modifiche normative.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe: (i) indicare con precisione l'errore di diritto o di motivazione nel provvedimento impugnato; (ii) evitare di fondare il ricorso su riesame di fatti o valutazioni tecniche che sono riservate al merito; (iii) dimostrare, con riferimento al dispositivo, che la misura eccedeva quanto accertato e deciso dal giudice.

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