Sentenza del 24/07/2018 n. 19560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2001-2004, sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti non le fossero mai stati validamente notificati. Ha contestato l'attestazione dell'agente postale secondo cui gli atti erano stati consegnati personalmente a lei, che avrebbe rifiutato di firmare la ricevuta, producendo documentazione sulla propria dimora abituale altrove e sulla sua assenza dal luogo della notifica. Ha inoltre sostenuto che il Comune non avesse assolto l'onere della prova e che una denuncia penale contro il portalettere potesse dimostrare l'inesistenza o irregolarità della notifica e giustificare la sospensione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Ha ritenuto che la relata dell'agente postale, quale atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso della consegna personale e del rifiuto di sottoscrivere la ricevuta. La contribuente non aveva proposto querela di falso ai sensi degli artt. 221 e seguenti c.p.c.; la semplice denuncia penale contro il portalettere era uno strumento diverso e non idoneo a privare l'atto pubblico della sua efficacia probatoria né a imporre la sospensione del giudizio tributario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
La relata dell'agente postale, in quanto atto pubblico, prova fino a querela di falso i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, tra cui la consegna dell'atto alla destinataria e il rifiuto di sottoscrivere la ricevuta.
Artt. 221 e seguenti c.p.c.
Quando si intende contestare la veridicità dei fatti attestati in un atto pubblico, è necessario proporre la querela di falso; non sono sufficienti mere contestazioni, documenti contrari o una denuncia penale.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il Comune ha assolto l'onere di provare la notifica producendo la relata e l'avviso di ricevimento; una volta fornita tale prova qualificata, spettava alla contribuente contestarla mediante lo specifico procedimento di querela di falso.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La cartella può essere impugnata anche quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato; tuttavia, nel caso concreto, la notifica degli avvisi di accertamento è stata ritenuta provata.
Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992
La sospensione del processo tributario non deriva automaticamente dalla presentazione di una denuncia penale relativa alla falsità della notifica. La questione deve essere proposta nella forma processuale appropriata della querela di falso.
Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso per cassazione in materia tributaria è soggetto alle regole proprie del giudizio di legittimità; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla necessità della querela di falso.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta da un agente postale o da un ufficiale giudiziario ha efficacia di atto pubblico per i fatti direttamente percepiti e attestati; per contestarne la veridicità è normalmente necessaria una querela di falso.
- Una denuncia penale contro il notificatore non equivale a una querela di falso e, da sola, non elimina l'efficacia probatoria della relata né impone la sospensione del giudizio civile o tributario.
- Il rifiuto del destinatario di firmare l'avviso di ricevimento non rende invalida la notifica, se l'agente attesta la consegna personale e il rifiuto.
- Documenti anagrafici, prove di assenza o dichiarazioni testimoniali possono non essere esaminati per smentire direttamente un atto pubblico se non vengono fatti valere attraverso il procedimento di querela di falso.
- Quando una cartella è impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto, il contribuente deve prima dimostrare l'inesistenza o invalidità della notifica; se l'ente produce una relata assistita da fede privilegiata, la contestazione deve seguire lo specifico strumento processuale previsto dalla legge.
- La mancata proposizione della querela di falso può determinare il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alle spese, anche quando siano state presentate contestazioni o denunce penali sui medesimi fatti.
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