Cassazione Civile, Ordinanza n. 11718/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava, per l'anno d'imposta 2004, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e accertava maggiori redditi ai fini Irpef e Irap, nonché una maggiore base imponibile Iva, ritenendo inesistenti alcune operazioni documentate da fatture utilizzate dal contribuente per dedurre costi. In primo grado il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione e per violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che l'Ufficio avesse recepito acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita inesistenza/nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionario non appartenente alla carriera direttiva; violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici, sostenendo che non fossero stati dimostrati i presupposti dell'inesistenza delle operazioni; violazione delle norme sullo Statuto del contribuente e sul processo tributario; ulteriore censura contro la motivazione per relationem dell'avviso, ritenuta illegittima per mancata autonoma valutazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, e lo ha rigettato. Ha affermato che la questione relativa alla sottoscrizione dell'avviso era nuova e quindi inammissibile, e comunque non fondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla validità della sottoscrizione da parte di funzionario della terza area delegato. Ha inoltre escluso che fosse illegittima la motivazione per relationem dell'avviso fondato sul p.v.c. della Guardia di Finanza, osservando che l'Ufficio può richiamare integralmente le conclusioni dell'atto istruttorio senza dover reiterare le indagini, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi posti a base dell'accertamento. Quanto alla prova dell'inesistenza delle operazioni, la Corte ha ribadito che, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi anche presuntivi sulla loro inesistenza, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza; nel caso concreto tale onere non era stato assolto, anche perché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, non aveva ricostruito la contabilità e le circostanze indicate dall'Ufficio non erano state specificamente contestate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato; ai fini della validità dell'atto non è necessario che il delegante o il delegato siano dirigenti, se la sottoscrizione proviene da funzionario appartenente alla terza area secondo l'evoluzione ordinamentale.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa dichiarazione il fisco può procedere a determinazione del reddito facendo ricorso a presunzioni qualificate, con conseguente aggravamento dell'onere probatorio a carico del contribuente.
art. 2697 c.c.
Una volta che l'Amministrazione abbia fornito prova, anche presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura del contribuente è stata ritenuta, nella specie, inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
art. 360 c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure processuali, ma senza accoglimento delle doglianze.
L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata dal ricorrente a sostegno delle censure sull'obbligo di motivazione e sul contraddittorio, ma la Corte ha escluso l'illegittimità della motivazione per relationem nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la questione relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario competente deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, quando rinvia a un p.v.c. della Guardia di Finanza, non è di per sé illegittima, purché il contribuente sia messo in grado di conoscere gli elementi di fatto e il rinvio consenta di comprendere la pretesa fiscale.
- Quando l'Amministrazione dimostri, anche con presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni per ottenere deduzione dei costi o detrazione IVA.
- In presenza di omessa dichiarazione e di contabilità non regolare, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e il contribuente non può opporre validamente mere fatture, se non supportate da un adeguato riscontro probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla motivazione o sulle presunzioni in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
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