Cassazione Penale, Ordinanza n. 20335/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. L'imputato ricorreva per cassazione con un motivo unico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il controllo delle forze dell'ordine era avvenuto presso un'abitazione diroccata, priva di utenze e persino di porta d'ingresso, con la quale egli non aveva alcun rapporto; aggiungeva che tale luogo era diverso dall'indirizzo indicato nel provvedimento applicativo della misura cautelare, presso il quale egli asseriva di abitare e dove, a suo dire, non erano stati eseguiti accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a reiterare censure già esaminate e confutate dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso la discrasia tra il domicilio indicato nel provvedimento cautelare e quello in cui operò il controllo, qualificando la differenza come mero errore materiale nella notifica dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma richiamata come base del reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure già specificamente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'eventuale difformità tra il luogo del controllo e l'indirizzo riportato nella notifica dell'ordinanza può essere valutata come mero errore materiale, ove il giudice di merito accerti comunque la riferibilità del controllo al domicilio cautelare effettivamente individuato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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