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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472.

Giustizia amministrativa202400216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio all'età di 55 anni dopo 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita. L'INPS ha sostenuto che il beneficio non spettasse al personale delle forze di polizia a ordinamento militare; ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.; ha inoltre eccepito la decadenza dal beneficio per la mancata presentazione tempestiva della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando la discrezionalità legislativa nella determinazione delle prestazioni sociali e l'assenza di concreti argomenti di irragionevolezza. Nel merito, ha interpretato congiuntamente l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, affermando che il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei carabinieri. Poiché il ricorrente aveva compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, il beneficio gli spettava. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di quiescenza non è perentorio, non essendo qualificato come tale dalla legge né essendo prevista una decadenza per il suo superamento. Il giudice ha quindi accertato il diritto al beneficio, ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e condannato l'ente al pagamento delle somme dovute, oltre ai soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472

    Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è applicabile, ai sensi del comma 2, al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66

    Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987.

    La disposizione mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dall'INPS è stata ritenuta manifestamente infondata, non risultando irragionevole la scelta legislativa né adeguatamente dimostrata la violazione dei vincoli di finanza pubblica.

  • artt. 429, comma 3, e 39 c.p.a.

    Sulle somme dovute spettano gli interessi legali secondo il criterio richiamato dal giudice.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412

    Esclude, nel caso esaminato, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724

    Concorre a fondare la spettanza dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
  • Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un'espressa qualificazione legislativa o di una specifica previsione decadenziale.
  • La discrezionalità legislativa nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali esclude l'illegittimità costituzionale della disciplina quando non siano forniti concreti elementi per dimostrarne l'irragionevolezza o il contrasto con i vincoli di finanza pubblica.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo le disposizioni richiamate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTermini del procedimento

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