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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRPEF - Residenza ai fini fiscali - Trasferimento in Stato black list - Prova della residenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta, poiché l'iscrizione all'AIRE e la documentazione relativa alle utenze non dimostravano, da sole, l'effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero. In caso di trasferimento verso uno Stato a regime fiscale privilegiato, il contribuente deve fornire una prova concreta e complessiva dell'effettiva emigrazione e dell'abbandono della residenza fiscale italiana.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la residenza fiscale ai fini IRPEF di un contribuente formalmente trasferito nel Principato di Monaco, Stato incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato. Il contribuente invocava l'iscrizione all'AIRE e produceva bollette relative alle utenze domestiche di gas, luce e telefono per dimostrare il trasferimento effettivo e continuativo della propria residenza. Tali elementi, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti a provare che egli abitasse personalmente e con continuità nell'immobile e che questo costituisse il centro di gestione dei suoi interessi personali, familiari ed economici.

Norme richiamate

  • Articolo 2, comma 2-bis, del TUIR

    Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

    La norma introduce una presunzione relativa di residenza fiscale italiana per i cittadini cancellati dall'anagrafe italiana e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il contribuente può superarla soltanto mediante una prova effettiva, puntuale e complessiva del trasferimento della propria residenza e del centro dei propri interessi all'estero.

  • Disciplina dell'iscrizione all'AIRE

    L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento formale e può essere valutata insieme ad altri indizi, ma non dimostra automaticamente il trasferimento della residenza fiscale. Occorre verificare la situazione reale e sostanziale del contribuente.

Massime di principio

  • Il trasferimento anagrafico all'estero, compresa l'iscrizione all'AIRE, non è di per sé sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana.
  • Quando il trasferimento avviene verso uno Stato a regime fiscale privilegiato, grava sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente l'effettiva emigrazione e l'assenza del centro principale dei propri interessi in Italia.
  • Le bollette delle utenze possono costituire indizi, ma non provano da sole che il contribuente abbia abitato personalmente e continuativamente nell'immobile estero.
  • La valutazione deve essere complessiva e sostanziale: sono rilevanti, tra gli altri, la presenza effettiva, la dimora abituale, i legami familiari, le attività lavorative o economiche, la disponibilità e l'uso dell'abitazione e il luogo di gestione degli interessi personali.
  • Per sostenere efficacemente una posizione analoga è opportuno conservare documentazione coerente e convergente, come contratti di locazione o acquisto, consumi effettivi, pagamenti, registrazioni locali, attività lavorativa, iscrizione scolastica dei familiari e altri elementi che dimostrino la vita quotidiana all'estero.

Testo integrale

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