Sentenza n. 2663/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) dell’ordinanza n. 10 del 29 gennaio 2025 dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 2) se e per quanto di ragione, della comunicazione del Reparto Carabinieri Parco n. prot. 270/2-65 del 13 novembre 2024 - rif. CNR n. 6/2024, non conosciuta ma citata nel provvedimento impugnato sub 1); 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio aveva annullato in autotutela l'ordinanza impugnata con l'ordinanza n. 17/2025 del 15 ottobre 2025. La sopravvenuta eliminazione dell'atto contestato ha fatto venir meno l'oggetto e l'interesse alla decisione di merito. Le spese del giudizio sono state compensate, come richiesto anche dalla parte ricorrente.
Atto impugnato: Ordinanza dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio che ingiungeva la sospensione dei lavori, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere di contenimento e riqualificazione stradale
Esito
La controversia
Il Comune di Pollena Trocchia ha impugnato l'ordinanza n. 10 del 29 gennaio 2025 dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché, ove occorrente, della comunicazione del Reparto Carabinieri Parco richiamata nell'ordinanza e degli atti connessi. L'ordinanza aveva ingiunto la sospensione di ogni lavoro in corso, l'eliminazione o rimozione delle opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla realizzazione di mura di contenimento e alla riqualificazione di un tratto stradale. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti. In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza era stata accolta limitatamente all'ordine di demolizione di quanto già realizzato. Prima dell'udienza di merito, il Comune ha rappresentato che l'Ente Parco aveva annullato in autotutela l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessazione della materia del contendere
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento o un comportamento dell'amministrazione idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata, rendendo non più necessaria una decisione sul merito.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio amministrativo, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e viene così meno l'oggetto della controversia, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i vizi originariamente dedotti.
- La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere con l'azione di annullamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere definita mediante compensazione, anche su richiesta della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →