Sentenza n. 3149/2026 - Milano, Sezione 1
In punto ricorso in ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 399/2023, depositata e resa pubblica il 14 novembre 2023, Sez. Lavoro, r.g. 418/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23 settembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 399/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sette anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e aveva condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 23 settembre 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l'esecuzione del giudicato e in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adottato gli atti necessari a conformarsi al comando giudiziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso all'esecuzione del titolo esecutivo presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, quale organo ausiliario del giudice.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità dell'amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività svolta.
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