Cassazione Penale, Sentenza n. 47671/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato l'imputato per truffa e per il fatto riqualificato come traffico di influenze illecite (art. 346-bis). I motivi di ricorso riguardano: (i) presunta rinnovazione istruttoria superficiale e vizio nella valutazione della credibilità della persona offesa (art. 603 c.p.p. e norme sulla valutazione delle prove dichiarative); (ii) errata applicazione/interpretazione delle fattispecie di millantato credito (art. 346) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis), con contestuale doglianza circa l'inesistenza della continuità normativa tra le due fattispecie; (iii) errata riqualificazione del fatto del capo B) nel reato di traffico di influenze illecite; (iv) possibile assorbimento tra truffa e millantato credito; (v) mancata concessione del beneficio della non menzione; (vi) mancata adeguata motivazione e presupposti della provvisionale riconosciuta alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondate le censure relative alla rinnovazione dell'istruttoria e alla valutazione della prova dichiarativa (confermando la correttezza della valutazione di gravame e della riassunzione di alcune testimonianze da parte della Corte d'appello), ma ha accolto i motivi fondamentali relativi alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo B). In particolare la Corte ha stabilito che la condotta descritta al capo B) costituisce truffa aggravata e non può essere ricondotta al reato di traffico di influenze illecite: quindi il fatto del capo B) va riqualificato in truffa e risulta assorbito nel reato di cui al capo A). Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma unicamente per la rideterminazione della pena relativa al reato di truffa; per il resto il ricorso è rigettato. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. la responsabilità per il reato di truffa è dichiarata irrevocabile. Rimangono confermati l'obbligo di risarcimento a favore della parte civile e l'assegnazione della provvisionale (che dovrà essere valutata nella sede di rinvio nella misura eventualmente da ridefinire).
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (secondo comma, previgente)
"Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare."
La norma, nella versione previgente, puniva sia la prospettazione ingannevole della mediazione sia la richiesta di utilità col "pretesto" di comprare il favore del pubblico ufficiale; tale fattispecie era considerata autonoma rispetto alla truffa in alcuni precedenti, ma la giurisprudenza ha ammesso in passato anche la possibilità di concorso con la truffa.
art. 346-bis cod. pen. (previgente e novellato)
"Previgente: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita ... è punito con la reclusione da uno a tre anni.\nNovellato (legge n.3/2019): Chiunque, ... sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ... indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ... è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità."
La Corte distingue nettamente le due fattispecie: l'art. 346-bis tutela una condotta di 'mercanteggiamento' di influenze rilevanti per la pubblica funzione (anche sfruttando o vantando relazioni reali o asserite) e costituisce reato plurisoggettivo che può includere il compratore quando esista o sia ragionevole la prospettiva di una relazione/influenza. Tuttavia la Corte ha ritenuto che le condotte meramente ingannevoli che creano un errore nel privato inducendolo a pagare per una influenza inesistente e impossibile esulino dall'ambito di 346-bis e debbano essere valutate come truffa.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello nei casi di proscioglimento in primo grado quando il Pubblico ministero impugni la sentenza per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa e il giudice di appello intenda riformare la sentenza in peius basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative di carattere decisivo. Tuttavia non opera un automatismo: il giudice di appello deve preliminarmente verificare l'ammissibilità e la decisività delle prove proposte e può decidere sulla rinnovazione anche dopo la discussione.
art. 624 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità per il reato di truffa (effetto sulle impugnazioni e sull'esecutività della decisione).
artt. 318, 319, 319-ter, 322-bis cod. pen.
Richiamati come limiti di configurabilità del traffico di influenze, indicano i reati di concorso, corruzione e soggetti rilevanti ai quali l'art. 346-bis si collega per delimitarne l'ambito.
artt. 192, 530, 533, 544, 546 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Norme processuali e di disciplina delle prove e dell'articolazione del giudizio evocate nell'atto di impugnazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto le contestazioni fondate in parte ma complessivamente non risolutive rispetto alla qualificazione del fatto.
Massime di principio
- Quando il mediatore prospetta o vende una "influenza" inesistente e impossibile da esercitare, la condotta ha natura essenzialmente ingannevole e va valutata prevalentemente come truffa; non può essere automaticamente ricondotta al traffico di influenze illecite (art. 346-bis).
- Il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis), così come novellato, punisce situazioni di mercanteggiamento di influenze che abbiano una reale o concretamente potenziale attinenza con la pubblica funzione: la mera "vanto" non copre automaticamente le condotte fraudolente destinate unicamente a ingannare il privato.
- In caso di proscioglimento in primo grado impugnato dal Pubblico ministero per vizio nella valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è automatica: il giudice d'appello deve verificare l'ammissibilità e la decisività delle prove e può decidere se procedere alla rinnovazione anche dopo le discussioni, secondo i criteri dell'art. 603 c.p.p.
- Se due contestazioni descrivono una stessa condotta materiale, è possibile che una delle imputazioni (es. truffa) sia assorbita dall'altra solo dopo attenta analisi della struttura giuridica delle fattispecie e del disvalore protetto; la cassazione può disporre la riqualificazione e l'assorbimento quando emergono coincidenze sostanziali.
- La qualificazione giuridica delle condotte che combinano elementi di inganno e la prospettazione di un'attività di mediazione illecita richiede un'analisi del profilo offensivo rispetto al bene giuridico tutelato (imparzialità e buon andamento della P.A. vs tutela del patrimonio e del consenso negoziale della vittima).
- Le provvisionali riconosciute in favore della parte civile richiedono adeguata illustrazione e giustificazione; la quantificazione definitiva resta demandata alla fase di liquidazione del danno nella sede competente.
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