Cassazione Civile, Ordinanza n. 23850/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini relativa a due posti auto contigui siti in un immobile in Santa Teresa di Gallura. I proprietari di uno dei posti auto avevano chiesto l'accertamento dell'esatto confine con il bene confinante e l'apposizione di segni materiali di delimitazione, sostenendo che il titolo di acquisto indicava una superficie di mq 12,5, mentre la controparte aveva tracciato un confine tale da ridurre la superficie a mq 11,00, impedendo di fatto il pieno utilizzo del posto auto. La proprietaria confinante ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva rigettato il suo gravame. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione dell'art. 950 c.c., per avere la Corte d'appello attribuito prevalenza alla superficie indicata nell'atto di compravendita anziché alla planimetria allegata ai rogiti, ritenuta dalla ricorrente elemento essenziale di individuazione del bene; 2) violazione dell'art. 1538 c.c., assumendo che la decisione avesse in realtà applicato una disciplina di vendita a corpo/ a misura e di supplemento di prezzo, anziché un vero regolamento di confini; 3) violazione dell'art. 1372, comma 2, c.c., sostenendo che il precedente atto di acquisto del dante causa non fosse opponibile alla ricorrente, terza rispetto a quel contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la regola applicata dai giudici di merito: nel regolamento di confini la base primaria è costituita dai titoli di acquisto, e solo in caso di loro insufficienza si può ricorrere ad altri elementi, comprese le mappe catastali. Ha osservato che nel caso concreto l'atto di compravendita descriveva in modo inequivoco il bene come porzione di locale ad uso rimessa per auto della superficie di mq 12,5 circa, e che tale consistenza era coerente anche con il precedente titolo del dante causa. Conseguentemente, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, la Corte ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nel regolamento di confini il giudice deve determinare la linea di separazione anzitutto sulla base dei titoli di acquisto; i dati catastali e altri elementi probatori hanno valore sussidiario solo se i titoli sono mancanti o insufficienti.
art. 1538 c.c.
La Corte non ne ha fatto applicazione nel caso concreto, ritenendo assorbita la censura; la ricorrente lo invocava per sostenere che la questione non fosse un regolamento di confini ma un rapporto di vendita a misura con eventuale supplemento di prezzo.
art. 1372, comma 2, c.c.
La censura sulla non opponibilità ai terzi del precedente contratto è stata dichiarata assorbita dopo il rigetto del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, l'indagine del giudice deve partire dai titoli di provenienza delle proprietà limitrofe, che costituiscono la fonte primaria di prova per l'individuazione della linea divisoria.
- Le risultanze catastali e gli altri elementi extratestuali possono essere utilizzati solo in via sussidiaria, quando i titoli siano mancanti, contraddittori o insufficienti a determinare il confine.
- Quando il titolo di acquisto descrive il bene in modo chiaro e inequivoco quanto alla sua consistenza e localizzazione, non è consentito sovrapporre al contenuto negoziale una diversa delimitazione ricavata da elementi accessori se questi contraddicono il dato testuale del titolo.
- La censura che invochi la disciplina della vendita a misura o del supplemento di prezzo è irrilevante se la controversia, per come impostata e decisa, attiene invece alla determinazione del confine tra fondi o porzioni immobiliari.
- La questione della opponibilità ai terzi di un precedente contratto resta assorbita quando il giudice abbia già risolto la controversia sulla base del titolo direttamente rilevante e sufficiente a definire il confine.
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