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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33779/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a imposta di registro per l'anno 2001, emessa a seguito di un accertamento che, secondo quanto riportato nell'ordinanza, era già stato definito con sentenza passata in giudicato. In primo e secondo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ritenendosi tardiva la notifica della cartella perché effettuata oltre il termine biennale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1 d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005 e dell'art. 38 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il termine biennale di decadenza non era applicabile, poiché la pretesa erariale traeva origine da un giudicato; in tale ipotesi, l'azione di riscossione è soggetta al solo termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il termine di decadenza per la notificazione della cartella previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 si applica alle ipotesi in cui all'avviso di accertamento non segua impugnazione; quando invece il contribuente abbia impugnato l'atto impositivo e il contenzioso si sia concluso con sentenza passata in giudicato, il credito erariale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c., perché il titolo della riscossione diventa la sentenza e non più l'atto amministrativo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    termine biennale di notificazione della cartella

    la disciplina del termine di notifica della cartella si applica solo quando all'avviso di accertamento o all'atto impositivo non segua alcuna impugnazione

  • art. 1 d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005

    norma di modifica dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 richiamata per la disciplina del termine di notificazione

  • art. 38 d.P.R. n. 131/1986

    norma evocata nel motivo di ricorso in relazione all'imposta di registro

  • art. 2953 c.c.

    termine prescrizionale decennale

    quando la pretesa tributaria sia stata definita con sentenza passata in giudicato, il diritto di credito si prescrive nel termine ordinario decennale, perché il titolo esecutivo è la sentenza

Massime di principio

  • Il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento non si applica quando la riscossione deriva da un credito ormai cristallizzato in una sentenza passata in giudicato.
  • Se il contribuente impugna l'atto impositivo e il giudizio si conclude con giudicato, la riscossione è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., poiché il titolo della pretesa diventa la sentenza.
  • L'erronea applicazione del termine decadenziale in luogo della prescrizione decennale integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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