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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17346/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Tivoli che, in sede di giudizio direttissimo, aveva rifiutato la convalida dell'arresto per detenzione di cocaina e aveva disposto l'immediata liberazione dell'indagato, ritenendo ostativa la mancanza del verbale di arresto nel fascicolo. Il PM ha censurato la decisione sostenendo che l'assenza del verbale nel fascicolo del giudice non comporta automaticamente la non convalida dell'arresto (si tratta di irregolarità sanabile) e che il compito del giudice è verificare la legittimità dell'arresto alla luce dei termini e delle circostanze. Inoltre il PM ha denunciato l'omessa motivazione del giudice rispetto alla richiesta orale di misura cautelare avanzata in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che i termini perentori degli artt. 386 e 390 c.p.p. riguardano la presentazione dell'arrestato e degli atti a sostegno della legittimità della restrizione, non la mera presenza fisica del verbale nel fascicolo del giudice; nel caso di specie il verbale di arresto esisteva ed era stato trasmesso alla Procura nei termini, e il verbalizzante ha confermato oralmente il contenuto in udienza, per cui l'assenza momentanea del documento nel fascicolo non poteva giustificare la non convalida. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento nella parte relativa alla mancata convalida dell'arresto. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura sull'omessa pronuncia circa la richiesta di misura cautelare (mancanza di motivazione), e ha quindi annullato con rinvio per questa specifica questione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli affinché provveda sulla misura cautelare con adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente quale limite che il giudice di convalida non avrebbe rispettato; la Corte richiama il ruolo del giudice in sede di convalida ma orienta l'analisi sugli artt. 386 e 390.

  • art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine (24 ore) per porre l'arrestato a disposizione del PM; la Corte interpreta che il termine mira alla tempestiva presentazione dell'arrestato e degli atti necessari, non alla mera annotazione o presa in carico materiale del verbale nel fascicolo del giudice.

  • art. 390, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine (48 ore) per la richiesta di convalida da parte del PM; la Corte ribadisce che i termini perentori vanno riferiti alla tempestiva presentazione e alle garanzie procedurali e non sono automaticamente frustrati da disfunzioni organizzative degli uffici destinatari.

  • art. 558, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola il giudizio direttissimo; la Corte ricorda che, se gli operanti non possono relazionare oralmente, possono essere utilizzati i verbali e le relazioni di servizio purché ritualmente trasmessi.

  • art. 122 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: consente l'utilizzo delle relazioni scritte degli operanti nel giudizio direttissimo quando l'oralità non è possibile, a condizione che siano correttamente trasmesse.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di ricorrere per cassazione quando il giudice omette di decidere o motivare su richieste di misure cautelari; la Corte conferma che l'omessa motivazione sulla richiesta cautelare è vizio rilevante e rimettibile.

Massime di principio

  • L'assenza momentanea del verbale di arresto nel fascicolo del giudice non determina automaticamente l'inefficacia dell'arresto se il verbale esiste ed è stato trasmesso nei termini alla Procura e le circostanze possono essere riferite in udienza (es. tramite il verbalizzante); il giudice deve valutare la legittimità sostanziale dell'arresto.
  • I termini perentori di cui agli artt. 386 e 390 c.p.p. mirano alla tempestiva presentazione dell'arrestato e degli atti che ne giustificano la restrizione, e non sono frustrati da disfunzioni o ritardi interni all'ufficio destinatario della trasmissione.
  • In giudizio direttissimo le relazioni e i verbali trasmessi ritualemente possono sostituire l'oralità degli operanti quando questi non possono comparire; ciò garantisce la celere verifica della legittimità dell'arresto.
  • Se il giudice omette di pronunciarsi o di motivare sulla richiesta di misura cautelare formulata in sede di convalida, tale omissione costituisce vizio di motivazione rilevante e può essere impugnata fino alla cassazione; il giudice deve sempre affrontare e motivare sulle richieste cautelari.
  • Nelle impugnazioni sulla convalida d'arresto, quando la fase oggettivamente è ormai perente e l'accertamento riguarda solo la correttezza dell'operato degli organi (fatti ormai compiuti), la Corte può annullare senza rinvio la parte meramente formale; invece, quando è necessaria una decisione motivata su misure cautelari, può essere disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.

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