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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento della nota del Comune di Loano – Area Gestione del Territorio e Demanio prot. n. -OMISSIS-del 10 marzo 2015, a firma del Dirigente, recante (il nuovo e terzo) diniego a fronte dell’istanza di sanatoria edilizia speciale ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prot. n. -OMISSIS- del 28 febbraio 1995, conosciuta solo a seguito del suo deposito, in data 27 maggio 2022, nel ricorso n. 184/2015 R.G.R., in adempimento dell’Ordinanza istruttoria del T.A.R. della Liguria, Sez. I, n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso con quello principalmente impugnato, ivi espressamente comprendendo il parere della Commissione Edilizia riunitasi il 5 marzo 2015 e, in quanto occorra, la Nota n. -OMISSIS- del 10 marzo 2015 di accompagnamento del diniego, a firma del Responsabile del Procedimento.

Giustizia amministrativa202200494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia speciale ex art. 39 l. n. 724/1994 relativo a opere edilizie realizzate su un unico immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il terzo diniego comunale relativo a un’istanza di condono edilizio presentata nel 1995 dall’originario costruttore. Hanno dedotto, anzitutto, violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 39 l. n. 724/1994 e dei Capi IV e V l. n. 47/1985, nonché carenza di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che il Comune avesse confuso l’istanza in esame con altre due istanze relative a ulteriori opere e avesse qualificato contraddittoriamente gli interventi come ampliamento o nuova costruzione. È stata inoltre contestata la considerazione unitaria degli abusi, il computo dei limiti volumetrici e la data di ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993. Con il secondo e il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994, della normativa regionale e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il titolo in sanatoria si fosse formato per silenzio-assenso e che mancassero i presupposti per un annullamento in autotutela. Con il quarto motivo hanno contestato il superamento della soglia di condonabilità. Con il quinto hanno dedotto ulteriore violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 e dell’art. 3 Cost., richiamando la possibilità di presentare domande separate di sanatoria per il medesimo immobile. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, ritenendo insufficiente il solo monitoraggio postale, che dimostrava il tracciamento logistico della spedizione ma non la regolare notificazione del provvedimento. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la considerazione unitaria delle tre istanze di condono, poiché riferite a opere realizzate sul medesimo immobile e riconducibili a un unico centro di interesse e a un complesso funzionalmente unitario; l’unicità era confermata anche dall’insistenza sullo stesso mappale, dall’unicità del titolo edilizio originario e dalla contestuale presentazione delle domande. Ne derivava il superamento del limite di 750 mc e, comunque, anche del limite del 30% della volumetria originaria o assentita. Il giudice ha precisato che tali limiti operano congiuntamente e che le ulteriori contestazioni sulla precisa consistenza delle opere erano irrilevanti una volta accertato il superamento della soglia. Quanto alla data di ultimazione entro il 31 dicembre 1993, ha posto sui ricorrenti l’onere di provarla, ritenendo tale prova non fornita. Ha escluso che le successive DIA del 2005 e del 2006 potessero incidere sull’esito del condono, perché condizionate alla sanatoria quale loro presupposto. Ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando la mancata produzione della documentazione necessaria, in particolare del certificato di idoneità statica, documento essenziale la cui omissione impedisce la formazione del titolo tacito. La possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, di presentare domande separate per il medesimo immobile non consente allo stesso soggetto legittimato di eludere il limite volumetrico mediante il frazionamento delle richieste; essa opera quando vi siano diversi soggetti legittimati per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    limite volumetrico di 750 metri cubi e, per gli ampliamenti, limite del 30% della volumetria iniziale o assentita

    I limiti volumetrici per il condono operano congiuntamente; non è possibile superarli mediante il frazionamento artificioso di più istanze riferite alla medesima nuova costruzione unitaria.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il riferimento erroneo all’oggetto dell’istanza contenuto nel preavviso di diniego costituisce un mero lapsus calami che non incide sulla legittimità del provvedimento finale quando l’oggetto della domanda sia stato correttamente individuato.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non rileva nel caso concreto, perché non si è formato alcun titolo tacito di sanatoria suscettibile di annullamento in autotutela.

  • art. 6, commi 1 e 7, l.r. Liguria 29 marzo 2004, n. 5

    La disciplina regionale è stata richiamata dai ricorrenti, ma la sua violazione è stata esclusa in ragione della mancata formazione del silenzio-assenso e dell’insussistenza dei presupposti sostanziali per la sanatoria.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    I limiti volumetrici richiamati dalla giurisprudenza devono essere rispettati congiuntamente: l’incremento non può superare il 30% della cubatura originaria e comunque non può eccedere 750 mc.

  • art. 3 Cost.

    La possibilità di presentare domande separate di sanatoria non può essere invocata in modo discriminatorio o elusivo per consentire a un unico soggetto di aggirare il limite volumetrico previsto dalla legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, più opere devono essere considerate unitariamente quando insistano sul medesimo immobile o mappale, siano funzionalmente riconducibili a un complesso unitario, derivino da un unico titolo edilizio originario e facciano capo al medesimo soggetto interessato, anche se formalmente oggetto di istanze separate.
  • I limiti volumetrici previsti per il condono edilizio operano congiuntamente: l’ampliamento non può eccedere né il 30% della volumetria originaria o assentita né, in ogni caso, il limite assoluto di 750 metri cubi.
  • La presentazione di domande separate di sanatoria per opere riferite al medesimo immobile non può essere utilizzata dallo stesso soggetto legittimato per eludere il limite volumetrico massimo; la distinta considerazione delle domande è giustificata quando vi siano diversi soggetti legittimati per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo.
  • Il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio presuppone, oltre al pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, il deposito della documentazione prevista dalla legge; la mancanza del certificato di idoneità statica, quale documento essenziale, impedisce la formazione del titolo tacito.
  • Chi invoca l’ultimazione delle opere entro il termine rilevante per il condono edilizio ha l’onere di fornire la prova di tale circostanza.
  • Il mero tracciamento logistico della spedizione postale non prova, da solo, la regolare notificazione del provvedimento amministrativo e non consente di dimostrare la tardività del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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