Sentenza del 17/05/2017 n. 12285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'IRAP per l'anno 1998, sostenendo di aver correttamente applicato alla base imponibile IRAP la stessa percentuale di esenzione prevista in precedenza per l'ILOR. In particolare, riteneva che la percentuale del 43% dovesse essere applicata alla quota del valore della produzione IRAP riferibile al territorio agevolato. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, consentisse esclusivamente di sottrarre dalla base imponibile IRAP un importo pari al reddito che, secondo le regole ILOR, avrebbe beneficiato dell'esenzione, previa autonoma determinazione di tale reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, ritenendo corretta l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della C.T.R. La norma non trasferisce automaticamente alla nuova imposta IRAP la medesima percentuale o il medesimo meccanismo di esenzione previsto per l'ILOR. L'agevolazione opera invece mediante una riduzione della base imponibile IRAP di importo pari al reddito che avrebbe beneficiato dell'esenzione ILOR, calcolato secondo le regole proprie della precedente imposta. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 17, comma 1
Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi [...] il valore prodotto [...] determinato a norma degli artt. 4 e 5, è ridotto [...] di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
La disposizione prevede una riduzione della base imponibile IRAP mediante sottrazione di un importo corrispondente al reddito che avrebbe beneficiato dell'esenzione ILOR. Non consente di applicare direttamente alla base imponibile IRAP la stessa percentuale di esenzione prevista per l'ILOR, né opera attraverso una riduzione dell'aliquota.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 4 e 5
Individuano le regole per determinare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP, che costituisce il primo elemento della riduzione prevista dall'art. 17, comma 1.
Art. 12, comma 1, disposizioni sulla legge in generale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
La Corte ha utilizzato il criterio letterale per concludere che l'espressione "è ridotto di un ammontare pari al reddito" indica una sottrazione di importo determinato, non l'applicazione di una percentuale di esenzione alla base imponibile IRAP.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della norma tributaria, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Cass. 7 maggio 2010, n. 11164
La precedente pronuncia è richiamata come conforme: se non esiste un reddito ILOR positivo beneficiario dell'esenzione, non è possibile effettuare alcuna sottrazione dalla base imponibile IRAP.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria collega un'agevolazione di una vecchia imposta a una nuova imposta con basi imponibili differenti, non si presume il trasferimento automatico della stessa percentuale o del medesimo meccanismo agevolativo.
- Se la norma stabilisce che la base imponibile è "ridotta di un ammontare pari" a un determinato reddito, l'agevolazione opera normalmente come sottrazione di un importo previamente calcolato, non come applicazione di una percentuale alla nuova base imponibile.
- Il reddito agevolabile deve essere ricostruito secondo le regole dell'imposta originaria, mentre la base da cui effettuare la sottrazione deve essere determinata secondo le regole della nuova imposta.
- L'esistenza di una precedente esenzione non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'esistenza e l'ammontare del reddito che, secondo la disciplina originaria, avrebbe beneficiato dell'agevolazione.
- In presenza di un reddito agevolabile pari a zero o inesistente, non è possibile applicare alcuna riduzione alla base imponibile della nuova imposta.
- Nel valutare agevolazioni fiscali transitorie, è necessario attenersi anzitutto al testo letterale della norma e considerare la diversità dei presupposti e delle basi imponibili tra vecchia e nuova imposta.
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