Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) dell'ordinanza di demolizione n. 75, prot. 0010110 datata 07.08.2025 del Comune di Carinola a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica e precisamente dell'”ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.R. 380/2001) delle OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN CARINOLA -OMISSIS- N.18 RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO -OMISSIS- SUB. 13-14-15-16-17-18” 76/2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto e per quanto occorra dell'Annullamento in via di autotutela ex art. 21 nonies del 10.05.2024 prot.6136, della legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.iii della SCIA prot. 2421 del 24.02.2021 ad oggetto "Intervento di Manutenzione straordinaria pesante ai fini del Miglioramento Sismico ed Energetico Condominio sito in Via -OMISSIS- Civico n.20" e della SCIA in Sanatoria ai sensi dell'art.37 del DPR 380/01 prot. 4783 del 18.04.2023 ad oggetto "Intervento di ristrutturazione in corso d'opera in difformità della SCIA prot. n° 2421 del 24/02/2021”; c) del provvedimento di improcedibilità dell'Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica Prot.1208/2025-ed integrazione prot 3638/2025 comunicata il 2.7.2025; Condanna del Comune di Carinola al risarcimento dei danni subiti ex art 30 cpa;

Giustizia amministrativa202505801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché annullamento in autotutela di precedenti SCIA e provvedimento di improcedibilità dell’istanza di compatibilità paesaggistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato principalmente l’ordinanza comunale di demolizione n. 76 del 7 agosto 2025, adottata ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001, relativa a opere ritenute realizzate in assenza di titolo abilitativo. Hanno inoltre contestato, per quanto occorresse, l’annullamento d’ufficio delle SCIA del 2021 e del 2023 e il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e l’illegittima mancata considerazione della sanatoria richiesta; la genericità dell’ordine di demolizione, il difetto di istruttoria, la mancata valutazione della natura e delle caratteristiche delle opere, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione; la distinzione tra opere eseguite senza titolo e opere realizzate sulla base di titoli successivamente annullati, con richiamo all’art. 38 d.P.R. 380/2001 e all’affidamento dei privati; l’illegittimità dell’annullamento in autotutela per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e mancato bilanciamento tra interesse pubblico e interessi privati, oltre a censure inerenti alla disciplina paesaggistica. I ricorrenti hanno altresì proposto domanda risarcitoria. Nel corso del procedimento hanno presentato istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica in sanatoria; la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni, mentre il relativo procedimento risultava ancora in corso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure contro l’annullamento in autotutela delle SCIA, poiché il medesimo provvedimento era già stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente e non trasposto, in violazione del principio di alternatività previsto dagli artt. 8 e 10 d.P.R. 1199/1971. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento di improcedibilità dell’istanza di compatibilità paesaggistica, poiché tale improcedibilità era stata superata dalla successiva presentazione, da parte degli stessi ricorrenti, di una nuova istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha rilevato che, a seguito dell’avvio e dello sviluppo del procedimento di sanatoria, corredato da relazione istruttoria comunale e da parere favorevole della Soprintendenza con prescrizioni, l’ordinanza aveva perso attualità quale atto regolativo della fattispecie. Il Comune dovrà riesaminare complessivamente la situazione al termine del procedimento di sanatoria e rideterminarsi sugli eventuali abusi non sanati. L’ordinanza è stata quindi ritenuta definitivamente priva di efficacia, con conseguente venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito e dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione. La domanda risarcitoria non è stata accolta né esaminata nel merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001

    "opere realizzate in assenza di titolo abilitativo"

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata; il giudice non ha deciso nel merito la legittimità dell’applicazione della disposizione, avendo dichiarato improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti; la prosecuzione del relativo procedimento ha determinato il venir meno dell’attualità dell’ordine di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riferimento all’istanza di accertamento di conformità successivamente presentata dai ricorrenti, che ha superato la precedente improcedibilità dell’istanza paesaggistica.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È il fondamento della SCIA in sanatoria del 2023, il cui annullamento d’ufficio era stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l’applicazione della disciplina relativa agli interventi eseguiti sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato; il TAR non ha esaminato tale censura nel merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È la disposizione posta a fondamento dell’annullamento d’ufficio delle SCIA; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.

  • artt. 8 e 10 d.P.R. 1199/1971

    Impongono il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la contemporanea pendenza del ricorso straordinario rende inammissibile l’impugnazione giurisdizionale del medesimo atto.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, che non è stata accolta né esaminata nel merito nella decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.

Massime di principio

  • È inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento già impugnato, dallo stesso interessato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, finché quest’ultimo giudizio è pendente e non sia stato trasposto, in applicazione del principio di alternatività.
  • La presentazione di una nuova istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, quando la precedente improcedibilità dipendeva proprio dalla mancanza di tale istanza, supera l’interesse a impugnare il provvedimento di improcedibilità originario e rende inammissibile la relativa impugnazione.
  • Quando, dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione, venga avviato e concretamente istruito un procedimento di sanatoria edilizia e paesaggistica ancora in corso, l’ordine demolitorio perde attualità quale atto regolativo della fattispecie e il ricorso contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La perdita di attualità dell’ordinanza di demolizione in conseguenza del procedimento di sanatoria impone all’amministrazione di riesaminare complessivamente la situazione al termine della sanatoria e di rideterminarsi sugli eventuali abusi rimasti non sanati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.