Cassazione Civile, Ordinanza n. 12156/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società consortile a responsabilità limitata da parte del Tribunale, confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La società sosteneva di avere già deliberato lo scioglimento e la liquidazione e che la relativa pratica fosse stata depositata/protocollata presso il Registro delle imprese, anche se non ancora iscritta. Secondo la ricorrente, tale deposito sarebbe stato sufficiente a far decorrere gli effetti dello scioglimento verso i terzi; di conseguenza la società avrebbe dovuto essere valutata come già in liquidazione, con applicazione del criterio della cd. insolvenza statica, e non come società in attività. Da ciò faceva derivare l'erroneità della conferma del fallimento, perché il patrimonio immobiliare sarebbe stato capiente rispetto al passivo e il mancato pagamento del singolo debito azionato non sarebbe stato sufficiente a integrare lo stato di insolvenza. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2484, 2485, 2486, 2193, 2448 c.c., dell'art. 5 l.fall. e dell'art. 12 preleggi, oltre a omessa o illogica motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo meramente letterale l'art. 2484, comma 3, c.c. e non avesse considerato il sistema complessivo. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle stesse norme sostanziali, affermando che la Corte non si fosse pronunciata correttamente sulla sufficienza del mero deposito/protocollo della delibera nel Registro imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'art. 2484, comma 3, c.c. prevede in modo chiaro che, per le cause di scioglimento, gli effetti verso i terzi decorrono dall'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione o della dichiarazione che accerta la causa di scioglimento; il mero deposito o la protocollazione non sono sufficienti, anche perché l'iscrizione può essere rifiutata e solo l'iscrizione assicura certezza esterna. Ha inoltre ribadito che il criterio dell'insolvenza statica, fondato sulla sola capienza patrimoniale, opera soltanto per le società effettivamente in liquidazione, mentre fino all'iscrizione dello scioglimento la società va valutata come società in attività, con riferimento alla capacità di soddisfare regolarmente e con liquidità le obbligazioni. Ha poi ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate. Per questi motivi ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2484 c.c.
Gli effetti delle cause di scioglimento della società si producono, verso i terzi, dalla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera o della dichiarazione che accerta la causa di scioglimento; il semplice deposito o protocollo non basta.
art. 2485 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere una lettura sistematica anticipatoria degli effetti dello scioglimento; la Corte non vi riconosce una deroga al chiaro dato dell'art. 2484, comma 3, c.c.
art. 2486 c.c.
Per gli amministratori, la gestione in funzione conservativa/liquidatoria opera già dal verificarsi della causa di scioglimento; ciò riguarda i rapporti interni e la responsabilità degli amministratori, non l'opponibilità ai terzi.
art. 5 l.fall.
Per la società in attività l'insolvenza si valuta sulla capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; per la società in liquidazione il giudice verifica se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori.
art. 2193 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità ai terzi del deposito/protocollo; la Corte esclude che valga a superare la regola speciale dell'art. 2484, comma 3, c.c.
art. 2448 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla pubblicità degli atti societari; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla disciplina speciale dello scioglimento ex art. 2484, comma 3, c.c.
art. 2479-ter c.c.
Richiamato dalla ricorrente per analogia sistematica con l'impugnazione delle delibere; la Corte ritiene il richiamo non pertinente rispetto alla disciplina dell'efficacia verso i terzi dello scioglimento.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Richiamato per evidenziare che il Conservatore può invitare a integrare o rettificare la domanda e può rifiutare l'iscrizione; ciò esclude che il solo deposito assicuri certezza esterna.
art. 3 Cost.
La questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina differenziata risponde a esigenze diverse e non viola la ragionevolezza.
art. 41 Cost.
Evocato dalla Corte per affermare che la lettura della ricorrente dell'art. 5 l.fall. svuoterebbe la nozione di insolvenza e sarebbe incoerente con la libertà di impresa.
art. 47 Cost.
Richiamato dalla Corte come parametro di coerenza della disciplina dell'insolvenza con la tutela del risparmio e dell'esercizio del credito.
Massime di principio
- Per le società di capitali, la mera deliberazione di scioglimento o il solo deposito della relativa pratica al Registro delle imprese non bastano a far decorrere verso i terzi gli effetti dello scioglimento: è necessaria l'iscrizione.
- La regola dell'art. 2484, comma 3, c.c. ha funzione di certezza esterna e costituisce disciplina speciale che prevale su letture generali della pubblicità societaria.
- Prima dell'iscrizione dello scioglimento, la società va considerata in attività ai fini dell'art. 5 l.fall., con valutazione della capacità di adempiere regolarmente e non della sola capienza patrimoniale.
- Il criterio dell'insolvenza statica, fondato sull'adeguatezza dell'attivo a soddisfare i creditori, si applica solo quando la società sia effettivamente in liquidazione, cioè dopo l'iscrizione dello scioglimento.
- L'eventuale incertezza o ritardo del procedimento pubblicitario non può essere trasferito in danno dei terzi attribuendo efficacia anticipata al mero deposito, poiché solo l'iscrizione garantisce un fatto societario stabilmente esteriorizzato.
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