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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21047/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza e lesioni personali. Il primo motivo contestava l'elemento soggettivo del reato di lesioni, sostenendo l'insussistenza del dolo. La Corte rileva però che la censura riproponeva temi già esaminati e disattesi in appello con motivazione ritenuta corretta e non illogica, compresa la valutazione della sussistenza del dolo, almeno nella forma del dolo eventuale. Il secondo motivo riguardava l'istanza volta a ottenere l'estinzione del reato ex art. 162-ter c.p., sul presupposto del risarcimento del danno: la Corte osserva che il Tribunale aveva già spiegato puntualmente le ragioni ostative all'applicazione dell'istituto, in particolare il mancato risarcimento nei termini richiesti, e che l'appello si era limitato a reiterare la richiesta senza specifiche critiche, con conseguente genericità del motivo e impossibilità di ravvisare un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per conseguenza, ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma: la condanna per resistenza e lesioni personali pronunciata nei gradi di merito non viene modificata. La Corte sottolinea che il primo motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e che il secondo era inammissibile per genericità, poiché non confrontato con la specifica motivazione di rigetto del primo giudice sull'istanza ex art. 162-ter c.p.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    L'estinzione del reato per condotte riparatorie presuppone il rispetto delle condizioni previste dalla norma; nel caso concreto è stato ritenuto ostativo il mancato risarcimento del danno nei termini richiesti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce consequenziali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e priva di manifeste illogicità.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; non è sufficiente una mera diversa lettura del compendio probatorio.
  • L'istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. deve confrontarsi con i presupposti applicativi accertati dal giudice di merito, in particolare con l'eventuale mancato integrale risarcimento del danno nei termini richiesti.
  • Il motivo di appello che si limiti a reiterare una richiesta già rigettata, senza criticare in modo specifico le ragioni del rigetto, è generico e non consente di denunciare utilmente un vizio di motivazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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