Sentenza n. 1300/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento emanato dalla Regione -OMISSIS-, Sportello unico per l’immigrazione, del 30 aprile 2025, di diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, codice pratica n. -OMISSIS-; - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, notificato in data 26 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e il preavviso di rigetto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, e dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 3 della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché irragionevolezza e illogicità, sostenendo che la disciplina non prevede un termine per presentare la domanda di conversione né stabilisce l’irricevibilità dell’istanza proposta dopo la scadenza del permesso stagionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 10, e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché erroneità della motivazione e difetto di istruttoria, assumendo che, ove l’amministrazione avesse valutato i requisiti sostanziali, la domanda sarebbe stata accolta. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 e il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni presentate tempestivamente contro il preavviso di rigetto. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame del provvedimento entro trenta giorni; alla successiva udienza le parti non hanno saputo riferire sull’esecuzione del remand.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Richiamando un precedente della stessa Sezione, ha affermato che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Le condizioni sostanziali rilevanti sono lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia per almeno tre mesi, l’esistenza di un’offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e, secondo la disciplina applicabile, il rispetto delle quote previste per gli ingressi per lavoro. Non è necessario che il permesso da convertire sia ancora valido al momento della domanda: la scadenza del titolo non costituisce di per sé causa ostativa, dovendo prevalere la verifica dei presupposti sostanziali, tra cui l’idoneità del contratto di lavoro e l’esito favorevole della procedura di attribuzione della quota. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva dato prova di avere eseguito il riesame disposto in sede cautelare; tale circostanza avrebbe potuto determinare l’improcedibilità, ma non l’ha determinata. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, con pagamento a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione dei compensi del difensore è stata rinviata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
L’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno.
La disposizione non prevede un termine decadenziale per chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e non richiede che il titolo da convertire sia ancora valido. Rilevano i presupposti sostanziali della conversione.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice accoglie la prospettazione secondo cui la scadenza del titolo non impedisce, di per sé, la valutazione della domanda di conversione.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla verifica dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno; la decisione valorizza la necessità di esaminare i presupposti sostanziali della conversione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Le quote per gli ingressi per motivi di lavoro costituiscono, secondo la disciplina richiamata nella sentenza, uno dei presupposti della conversione, salvo le modifiche normative indicate dal giudice.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e alla contestata erroneità o insufficienza della motivazione del diniego.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alle garanzie partecipative e alla contestata mancata considerazione delle osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all’amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento finale.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza motiva mediante richiamo a una precedente pronuncia della stessa Sezione, ritenuta conforme al caso deciso.
art. 133 d.P.R. 115/2002
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza dell’amministrazione, le spese di lite sono pagate a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa.
artt. 168 e seguenti d.P.R. 115/2002
La liquidazione dei compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rinviata a separato decreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sulla base della disposizione il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- L’art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine decadenziale entro il quale debba essere presentata la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere negata per il solo fatto che, al momento della domanda, il titolo originario sia scaduto, poiché la scadenza non costituisce ex se un ostacolo alla conversione.
- Nella domanda di conversione devono essere verificati i presupposti sostanziali previsti dalla disciplina, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi, l’esistenza di un’offerta di lavoro subordinato idonea e l’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota, ove richiesta.
- Rispetto ai presupposti sostanziali della conversione, la tempestività formale della domanda e l’avvio del procedimento durante il periodo di validità del permesso assumono carattere recessivo e non possono giustificare da soli il diniego.
- L’amministrazione è tenuta a esaminare le osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 prima di adottare il provvedimento finale.
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