Ordinanza n. 445/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di Pisa con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Pisa recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio in ambito nazionale e internazionale per la durata di otto anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento questorile che gli vietava per otto anni l'accesso ai luoghi di svolgimento di partite di calcio e il transito nelle relative aree, comprese manifestazioni nazionali e internazionali. In particolare, ha contestato genericamente l'indeterminatezza dei luoghi interessati dal divieto, lamentando la mancata precisa individuazione dei luoghi della manifestazione sportiva e del transito dei tifosi con riferimento al contesto territoriale di Verona. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge inoltre che la posizione dell'interessato era stata collegata a condotte aggressive poste in essere in occasione di un corteo collocato temporalmente molto prima dell'evento sportivo e in violazione delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo prima facie infondate le censure. La documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni, in particolare i fotogrammi 284, 287 e 288, mostrava la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle successive condotte aggressive. La collocazione del corteo in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e l'inosservanza delle prescrizioni di polizia sono state ritenute circostanze idonee a evidenziare una partecipazione all'evento violento, anche con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte caratterizzate da violenza. Quanto alla censura relativa all'indeterminatezza dei luoghi interdetti, il Collegio ha ritenuto sufficientemente precisa la descrizione contenuta nel provvedimento, pur rilevando che non erano stati individuati precisamente i luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi nel territorio di Verona. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta per la ritenuta prima facie infondatezza delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto a condotte aggressive, unitamente alla collocazione temporalmente anteriore del corteo rispetto all'evento sportivo e alla violazione delle prescrizioni di polizia, può essere ritenuta prima facie idonea a dimostrare una partecipazione all'evento violento anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa, senza necessità che l'interessato abbia posto in essere personalmente le condotte più propriamente violente.
- La censura di indeterminatezza del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive è prima facie infondata quando la descrizione dei luoghi interdetti contenuta nel provvedimento questorile risulti sufficientemente precisa, anche se il provvedimento non individua puntualmente ogni luogo della manifestazione o del transito dei tifosi nel territorio interessato.
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