Sentenza n. 24/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto della Prefettura di Perugia protocollo n. -OMISSIS-, notificato l'-OMISSIS- con il quale è stato vietato al ricorrente di detenere e usare armi da caccia e loro munizioni; - del certificato di non idoneità emesso dall'USL Umbria 1 in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento impugnato era stato revocato dalla Prefettura dopo la nuova valutazione sanitaria favorevole al ricorrente e che le parti avevano condiviso tale esito processuale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione e uso di armi da caccia e relative munizioni, unitamente al certificato sanitario di non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenere e usare armi da caccia e relative munizioni, adottato a seguito di una valutazione sanitaria di non idoneità emessa dall'USL Umbria 1. Sono stati altresì impugnati il certificato di non idoneità e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha presentato reclamo avverso la valutazione sanitaria ed è stato sottoposto a una nuova valutazione, conclusasi con esito di idoneità. Sulla base di tale nuovo esito, la Prefettura ha revocato il divieto impugnato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in ragione della revoca del provvedimento impugnato, intervenuta dopo la nuova valutazione sanitaria, e della conseguente soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato e tale sopravvenienza soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La revoca del divieto prefettizio di detenzione e uso di armi, disposta dopo una nuova valutazione sanitaria favorevole, rende priva di oggetto la domanda di annullamento del divieto originario.
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