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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25201/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Locoro era beneficiario della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento della parte civile. All'atto del passaggio in giudicato non aveva adempiuto integralmente e tempestivamente: aveva versato parzialmente €18.000 a fronte di €18.570 e in ritardo. Aveva chiesto e ottenuto quattro rinvii per il pagamento, giustificando le difficoltà con problemi bancari e la situazione pandemica. La Corte territoriale revocò il beneficio per l'inadempimento; il ricorrente impugnò sostenendo che l'inadempimento era parziale e dovuto a cause non imputabili a lui (interessi, difficoltà di accantonamento e ritardi bancari) e che la revoca è possibile solo quando il ritardo o l'inadempimento siano addebitabili al condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che l'ordinanza impugnata attestava l'adempimento parziale e tardivo ma non valutava se l'inadempimento fosse dovuto a impossibilita' assoluta del condannato o a sua colpa; ha quindi disposto che il giudice dell'esecuzione valuti le ragioni del ritardo e della parzialita' dell'adempimento prima di decidere sulla revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013 (Bullo), Rv. 257587

    Principio secondo cui l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; il giudice deve verificare se il mancato o ritardato adempimento sia attribuibile al condannato o derivante da oggettiva impossibilita'.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento del pagamento è possibile solo se il mancato o ritardato adempimento è attribuibile al condannato; l'assoluta impossibilità di adempiere esclude la revoca.
  • Quando il condannato ottiene rinvii e poi paga parzialmente e con ritardo, il giudice dell'esecuzione deve accertare le cause del ritardo e della parzialità (colpa vs impossibilita') prima di decidere la revoca.
  • Le difficoltà comprovate di ottenere somme dalla banca o eventi straordinari (es. pandemia) possono integrare una causa di impossibilità o giustificato ritardo che esclude la responsabilità del condannato.
  • Il pagamento parziale non determina automaticamente la revoca: va valutata la natura della somma non versata (capitale vs interessi) e se la parte non corrisposta derivi da fatti non imputabili al condannato.
  • Se il giudice non valuta adeguatamente le ragioni del ritardo o della parzialità, la decisione è annullabile e il procedimento va rimesso per un nuovo esame.
  • In casi analoghi è prudente documentare tempestivamente le difficoltà oggettive (prova di problemi bancari, comunicazioni, misure emergenziali) e richiedere formalmente rinvii, in modo che il giudice possa valutare l'assenza di colpa.

Testo integrale

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