Cassazione Penale, Sentenza n. 43428/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca di un fabbricato e del rigetto della proposta di sorveglianza speciale; si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 166 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 2-ter, 7 e 24 d.lgs. 159/2011. Il ricorrente ha contestato l'utilizzo, ai fini della prevenzione patrimoniale, degli elementi emersi nel procedimento penale conclusosi con pena sospesa, sostenendo che una pena esigua e sospesa non può attestare pericolosità sociale. Inoltre ha eccepito assenza di nesso causale tra attività illecita e acquisizioni patrimoniali, addossando la formazione della provvista a fonti lecite (eredità, retribuzioni, mutui, una vincita e elargizioni familiari) e deducendo la sproporzione non provata tra costi dell'opera e redditi dichiarati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata la censura sull'art. 166 cod. pen., affermando che il divieto di fondare unicamente sulla pena sospesa non impedisce di valutare, insieme ad altri elementi, gli elementi fattuali desumibili dal processo penale. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la legittimità della misura ritenendo che sussistessero indici forti e plurimi della diretta derivazione delle acquisizioni patrimoniali da provvista illecita; ha ritenuto insufficienti a spiegare la spesa i mutui contratti e le somme dichiarate, nonché posteriore la vincita e le elargizioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 166 cod. pen.
Il divieto di fondare unicamente sulla condanna con pena sospesa l'applicazione di misure di prevenzione non impedisce di considerare, insieme ad ulteriori elementi di pericolosità acquisiti, fatti desumibili dal procedimento penale concluso con sospensione della pena
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al valore probatorio degli elementi provenienti dal procedimento penale; utilizzato nel quadro del diritto di difesa e della valutazione degli accertamenti
d.lgs. 159/2011
art. 2-ter, art. 7, art. 24, art. 10 comma 3, art. 27 comma 2
Norme del codice antimafia e delle misure di prevenzione: l'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge; l'art. 27 comma 2 richiama le impugnazioni relative ai provvedimenti di confisca. Gli altri articoli disciplinano i presupposti e la titolarità delle misure patrimoniali
art. 606 cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una riedizione della valutazione di fatto; le critiche alla motivazione sono ammissibili solo se si contestano vizi di motivazione in senso giuridico, non la mera rivalutazione probatoria
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di diritto; non è consentita la rinnovata valutazione del merito probatorio salvo vizi di motivazione estremi o omissioni che avrebbero potuto determinare esito opposto
- Il divieto previsto dall'art. 166 cod. pen. di non fondare l'applicazione di misure di prevenzione unicamente sulla pena sospesa non esclude che il giudice, valutando la pericolosità, possa utilizzare elementi fattuali emersi nel procedimento penale insieme ad altri indici
- Per la confisca di prevenzione si può ricondurre a provvista illecita anche un bene acquistato o realizzato dopo il periodo di manifestazione della pericolosità, purché sussista una pluralità di indici convergenti e altamente probativi della diretta derivazione causale
- La prova della lecita provenienza delle somme usate per acquisire o realizzare un bene grava sul proposto quando sussistono elementi indiziari di sproporzione tra spese sostenute e redditi dichiarati; mutui o entrate successive non spiegano necessariamente la formazione della provvista
- La quantificazione delle spese e la valutazione della sproporzione possono essere fondate anche su indici statistici (es. parametri ISTAT per spese di mantenimento), e tali criteri sono stati ritenuti conformi dalla giurisprudenza di legittimità
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