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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Legge 31 dicembre 1992 n. 546, art. 16 - Notificazione ricorso - Sottoscrizione funzionario del Comune destinatario - Mancanza sottoscrizione - Inesistenza dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta inesistente. Il solo timbro del Comune non consente di dimostrare che l'atto sia stato ricevuto dall'impiegato effettivamente addetto né permette di identificarlo. La sottoscrizione dell'impiegato sulla copia dell'atto costituisce pertanto un requisito necessario della consegna diretta prevista dalla norma.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata mediante consegna diretta presso il Comune. L'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 consente la consegna all'impiegato addetto, il quale deve rilasciare ricevuta sulla copia dell'atto. Nel caso esaminato, sulla copia depositata mancava la sottoscrizione di un impiegato del Comune; era presente soltanto il timbro dell'ente. Si è quindi discusso se tale timbro fosse sufficiente a provare il perfezionamento della notificazione.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3

    La notificazione può essere effettuata "all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

    La consegna diretta del ricorso all'ufficio fiscale o all'ente locale è valida solo se l'atto viene ricevuto dall'impiegato addetto e tale ricezione risulta dalla sua sottoscrizione sulla copia. Il timbro dell'ente, privo di sottoscrizione identificativa, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni mediante consegna diretta a un ente pubblico, occorre documentare non solo la ricezione dell'atto, ma anche l'identità o almeno la riferibilità della ricezione all'impiegato addetto.
  • Il semplice timbro dell'amministrazione non sostituisce la sottoscrizione dell'addetto quando la legge richiede una ricevuta rilasciata sulla copia dell'atto.
  • La mancanza della sottoscrizione dell'impiegato può comportare l'inesistenza della notificazione, con conseguenze sull'ammissibilità o sulla tempestività del ricorso.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno ottenere sulla copia dell'atto la firma dell'impiegato ricevente, con indicazione leggibile di nome, qualifica e data di consegna.

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