Cassazione Penale, Ordinanza n. 11000/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non fossero consentite nel limitato perimetro del sindacato di legittimità in materia di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. e fossero comunque manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento impugnato riguardava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, del reclamo contro il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la proroga sarebbe stata disposta senza adeguata base legale e/o con motivazione non conforme ai requisiti richiesti. La Corte ha tuttavia verificato che il giudizio di legittimità sulle ordinanze in materia di 41-bis è limitato alla violazione di legge, includendo anche la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non i vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza era fondata sulla persistenza della pericolosità derivante dalla carriera criminale del ricorrente, dalla sua posizione apicale nel clan camorristico dei casalesi, dall'assenza di elementi di dissociazione e dall'attualità operativa del sodalizio, con richiamo alla capacità dei vertici mafiosi di mantenere contatti e impartire direttive anche in detenzione. La Corte ha quindi ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito e non una vera violazione di legge, dichiarando il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
comma 2-bis; comma 2-sexies
Le misure applicative del regime differenziato possono essere prorogate per periodi successivi di due anni se non risulta la perdita della capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive; il controllo di legittimità sulla proroga è limitato alla violazione di legge, includendo la mancanza o apparenza della motivazione nei soli casi estremi.
art. 125 c.p.p.
La motivazione del provvedimento deve essere presente e idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; la sua mancanza integra violazione di legge.
artt. 666 e 678 c.p.p.
Indicano il rito camerale applicabile alla decisione del Tribunale di sorveglianza sui presupposti e sulla congruità del provvedimento ex art. 41-bis.
art. 41-bis ord. pen.
Delimita il sindacato della Corte di cassazione alla violazione di legge, escludendo il riesame dei vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
art. 41-bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza deve valutare la sussistenza dei presupposti e la congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze sottese al regime differenziato.
Massime di principio
- In materia di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla violazione di legge; non è consentito dedurre mere insufficienze, contraddizioni o illogicità della motivazione.
- La mancanza di motivazione è rilevante in cassazione anche in questo ambito, poiché integra una violazione autonoma dell'art. 125 c.p.p. e della disciplina speciale del 41-bis; tuttavia, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto assente o meramente apparente, tale da non rendere intelligibile la ratio decidendi.
- La proroga del 41-bis può essere legittimamente fondata sulla perdurante capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, valutata alla luce della carriera criminale, del ruolo apicale nel sodalizio, dell'assenza di dissociazione e dell'attualità operativa del gruppo.
- La valorizzazione di massime di अनुभवenza sulla capacità dei capi-mafia di continuare a esercitare influenza e trasmettere direttive anche dal carcere è consentita, purché sia inserita in una motivazione coerente e non meramente apparente.
- Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del 41-bis, le doglianze che mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di pericolosità compiuta dal Tribunale di sorveglianza sono inammissibili se formulate come censure di violazione di legge ma in realtà dirette contro il merito della decisione.
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