Sentenza n. 3112/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato da parte del Consolato Generale d’Italia a Calcutta del 2/9/2024 nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\7\2025 : Annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Calcutta del 12/5/2025 - notificato il 14/5/2025, con cui è stato confermato il precedente diniego di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato -risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Calcutta il 2 settembre 2024 e successivo provvedimento del 12 maggio 2025 di conferma del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, deducendo vizi di istruttoria e motivazione. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame del diniego, previa effettuazione di un colloquio consolare in lingua bengali. All’esito del secondo colloquio, il Consolato ha confermato il precedente diniego, ritenendo che le risposte fornite non fossero adeguate e alimentassero dubbi sul reale intento dell’interessato. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche tale conferma e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha annullato entrambi i dinieghi, ritenendo che le risposte rese dal ricorrente nel secondo colloquio in lingua bengali non presentassero ambiguità né evidenziassero un ragionevole rischio migratorio. Il provvedimento del 12 maggio 2025 è stato qualificato come mera conferma del precedente diniego, fondata su una pseudo-istruttoria. Il Consolato non potrà reiterare il rifiuto del visto per lavoro subordinato sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, poiché il ricorrente non ha allegato e provato puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità del MAECI e le conseguenze pregiudizievoli subite; la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque l’esistenza di un danno risarcibile provato nella sua sussistenza, sebbene non nel preciso ammontare. Il MAECI è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
non può essere provato nel suo preciso ammontare
La liquidazione equitativa è possibile soltanto quando sia previamente dimostrata l’esistenza di un danno risarcibile, mentre non può supplire alla mancata prova dell’an debeatur.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato deve fondarsi su un’istruttoria effettiva e su una motivazione coerente con gli elementi concretamente acquisiti, non potendo essere giustificato da risposte meramente asserite come inadeguate o ambigue quando il colloquio non evidenzi ragionevoli elementi di rischio migratorio.
- Quando l’amministrazione, in esecuzione di un riesame disposto dal giudice, si limita a riprodurre il precedente diniego sulla base di una pseudo-istruttoria, il nuovo provvedimento è illegittimo e può essere annullato quale conferma meramente apparente dell’atto originario.
- L’annullamento giudiziale del diniego non consente all’amministrazione di reiterare il medesimo rifiuto sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite e già valutate dal giudice; l’eventuale riedizione del potere deve rispettare l’effetto conformativo della pronuncia.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del pregiudizio concretamente subito; la liquidazione equitativa non può essere utilizzata per colmare la mancanza di prova dell’esistenza stessa del danno.
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