Sentenza n. 446/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Annullamento e/o declaratoria di nullità: - della Deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2020, comunicata a mezzo PEC alla Società ricorrente in data 07.02.2021, con la quale il Comune di Carpineto della Nora si determinava nel senso di acquisire a titolo gratuito e iscrivere nel suo patrimonio reti ed impianti di proprietà della medesima ricorrente, quale Concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, in costanza del relativo rapporto concessorio, come da contratto rep. n. 355 del 15.2.1999 e successivi atti aggiuntivi rep. n. 435 del 28.6.2005 e rep. n. 473 del 26.6.2008 – assumendo gli errati presupposti dell'intervenuta scadenza del rapporto concessorio e della devoluzione gratuita già maturata –, nonché adottava ulteriori connesse determinazioni; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese, occorrendo, la Deliberazione G.C. n. 14 del 19.01.2019 e la nota di Pescara Energia s.p.a. prot. n. 880 in data 31.7.2018 (con i relativi allegati), recante la valutazione delle reti e degli impianti relativi alla concessione di cui sopra; accertamento: - del diritto della Società ricorrente a proseguire la regolare esecuzione della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Carpineto della Nora, come da atti contrattuali sopra indicati, sino alla relativa scadenza legale, da individuarsi nel 28.7.2023 e comunque nell'anno 2023; - del diritto della medesima ricorrente a mantenere nella sua proprietà, sino alla suddetta scadenza legale e, segnatamente, sino alla cessazione effettiva del servizio conseguente alla medesima scadenza, tutti i beni dalla stessa realizzati nel territorio comunale in esecuzione del rapporto concessorio; - dell'insussistenza dell'obbligo della Società ricorrente di corrispondere, a titolo di canone, al Comune di Carpineto della Nora somme ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo rep n. 435 del 28.6.2005, sino alla scadenza legale della concessione e, successivamente, sino alla cessazione effettiva del servizio, somme superiori al 10% del ricavo tariffario di località, in caso di applicazione dell'art. 46 bis, comma 4, d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare del Comune di Carpineto della Nora che ha preso atto della scadenza della concessione al 31 dicembre 2012 e disposto l’acquisizione gratuita e l’iscrizione nel patrimonio comunale delle reti e degli impianti, oltre a richiedere somme per l’utilizzo successivo
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore uscente)
Prevale il privato
La controversia
Il gestore uscente ha impugnato la deliberazione consiliare n. 30 del 30 novembre 2020, contestando l’assunta scadenza della concessione al 31 dicembre 2012 e l’immediata devoluzione gratuita delle reti e degli impianti. Ha chiesto l’accertamento del diritto a proseguire la gestione e mantenere la proprietà dei beni sino alla scadenza legale, individuata nel 28 luglio 2023, nonché l’insussistenza di ulteriori canoni rispetto a quelli contrattuali sino alla cessazione effettiva del servizio. Ha sostenuto che la scadenza naturale originaria del 2035 restasse rilevante ai fini della devoluzione onerosa e che l’art. 23, comma 4, d.l. 273/2005 prorogasse la concessione al 2023. Ha dedotto inoltre l’illegittimità e la nullità dell’acquisizione, anche in relazione all’art. 42 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Comune e Pescara Energia hanno eccepito la tardività per mancata impugnazione di atti presupposti e la sopravvenuta carenza di interesse; nel merito hanno sostenuto la scadenza al 31 dicembre 2012, la devoluzione gratuita da tale data e la prosecuzione successiva in proroga tecnica. Il Comune ha proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento della scadenza nel 2012 e per la restituzione delle somme percepite dal gestore e il pagamento di canoni ulteriori.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di tardività e di sopravvenuta carenza di interesse: la controversia ricade nella giurisdizione esclusiva e la data di scadenza costituisce il nucleo della lite; l’iscrizione dei beni nel patrimonio comunale ha valore meramente dichiarativo. Nel merito ha respinto la pretesa del gestore di far valere la scadenza originaria del 2035 per escludere la devoluzione gratuita, ritenendo tale termine superato dalle successive modifiche normative e dalla rinegoziazione del 2005. Ha invece accolto parzialmente la domanda relativa alla durata, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 23, comma 4, d.l. 273/2005 e la proroga della concessione sino al 2023: il testo contiene tuttavia indicazioni non uniformi sul giorno esatto (28 luglio 2023 nella motivazione, 26 luglio 2023 nelle conclusioni sul ricorso e 27 luglio 2023 per l’acquisizione nella riconvenzionale). Ha stabilito che alla scadenza così individuata le opere finanziate con contributi pubblici sono devolute gratuitamente, senza rimborso, e che per la gestione in prorogatio successiva sono dovuti canoni incrementati sino alla cessazione effettiva del servizio. Ha quindi respinto la domanda comunale di accertamento della scadenza al 31 dicembre 2012 e accolto in parte la domanda riconvenzionale quanto all’acquisizione gratuita e agli incrementi dei canoni dalla data indicata in motivazione. Le ulteriori pretese economiche non sono state quantificate dal TAR, che ha fissato i criteri per i relativi calcoli. Ricorso e riconvenzionale sono stati accolti in parte; spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Le eccezioni in rito sono agevolmente disattese richiamando il contesto di giurisdizione esclusiva (art. 133 comma 1 lett. b e c del CPA) in cui si ascrivono le censure della ricorrente, senza alcun richiamo utile a presunte tardività impugnatorie di atti collegati o presupposti.
La controversia, relativa al rapporto concessorio e ai suoi effetti patrimoniali, è ricondotta alla giurisdizione esclusiva; non è quindi fondata l’eccezione di tardività basata sulla mancata impugnazione di atti collegati o presupposti.
art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000
La ratio del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta) rispondeva alla finalità europea di apertura al mercato mediante una sorta di drastico azzeramento della durata dei rapporti concessori esistenti, azzeramento mitigato solo dal riconoscimento ai gestori di modesti periodi transitori in attesa dell’indizione delle prime gare d’ambito (in pratica mere proroghe tecniche).
Il meccanismo di rimborso previsto nel quadro del periodo transitorio mirava a salvaguardare gli investimenti non ammortizzati durante la fase di transizione alla concorrenza; non consente di conservare indefinitamente la scadenza originaria dopo le successive proroghe e rinegoziazioni che hanno stabilizzato il rapporto.
art. 5, comma 14, d.m. 226/2011
Pertanto il principio secondo cui in caso di cessazione anticipata del servizio non opera la devoluzione gratuita a favore del Comune deve intendersi ora riferito alle nuove scadenze naturali sopravvenute, per casi di risoluzione, recesso anticipato et similia.
L’esclusione della devoluzione gratuita in caso di cessazione anticipata opera quando il servizio termina prima della nuova scadenza naturale sopravvenuta, non quando il rapporto giunge alla scadenza stabilita a seguito delle proroghe normative e convenzionali.
art. 7 d.m. 226/2011
Il capo di domanda in questione va pertanto respinto, dovendosi escludere che la vecchia scadenza al 31.12. 2035 (ormai superata da sopravvenienze normative e negoziali) possa essere ancora considerata “scadenza naturale” utile per escludere al termine della gestione la devoluzione gratuita delle opere realizzate con contributi pubblici.
Le opere assistite da contributi pubblici sono devolute gratuitamente al Comune alla scadenza naturale effettiva del rapporto come ridefinita dalle sopravvenienze normative e negoziali; la scadenza originaria del 2035 non può essere invocata per impedire tale effetto.
art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, convertito dalla l. 51/2006
Ritiene invece il Collegio che l’articolo 23 comma 4 del d.l. 273/05 abbia effettivamente inciso sul rapporto concessorio in questione, spostando il dies ad quem della concessione al 28 luglio 2023 (la tesi del Comune secondo cui la proroga sarebbe a tutto concedere limitata al 21 giungo 2012 non considera il riferimento della norma al dodicesimo anno dalla data del DM di approvazione finale dell’intervento, come con chiarezza specificato da Mediterranea).
Per le concessioni riconducibili agli interventi finanziati dalle leggi richiamate dalla disposizione, la proroga si calcola dal dodicesimo anno decorrente dalla data del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell’intervento, anche se il rapporto è stato successivamente modificato o rinegoziato, in assenza di una specifica esclusione normativa.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Senza oltre considerare che il Comune argomenta solo a distanza di anni di una scadenza che sarebbe avvenuta a fine 2012 senza aver mai dato nel frattempo segnali concreti alla concessionaria di tale (asserita) avvenuta scadenza, con un portamento piuttosto discutibile sotto il profillo della correttezza e della buona fede (anche quella cd. “amministrativa” ora prevista dall’articolo 1 comma 2 bis legge 241/90).
La condotta dell’amministrazione nell’ambito del rapporto deve rispettare i doveri di correttezza e buona fede; è censurabile, sotto tale profilo, sostenere a distanza di anni l’avvenuta scadenza senza averne dato nel frattempo concreta comunicazione al concessionario.
Massime di principio
- Nelle concessioni di distribuzione del gas interessate da proroghe legislative e da una rinegoziazione convenzionale, la scadenza naturale rilevante ai fini della devoluzione dei beni è quella risultante dalle sopravvenienze normative e negoziali applicabili, non automaticamente il termine originariamente pattuito prima delle successive rimodulazioni.
- La proroga prevista dall’art. 23, comma 4, d.l. 273/2005 può operare anche quando la concessione sia stata modificata o rinegoziata dopo il 2000, se la disposizione non prevede una specifica causa di esclusione e ricorrono i presupposti relativi al finanziamento pubblico; il termine va calcolato dalla data del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell’intervento, quando questa sia successiva.
- Le opere finanziate con contributi pubblici sono soggette a devoluzione gratuita al Comune alla scadenza naturale del rapporto come ridefinita dalle proroghe normative e convenzionali; la regola che esclude la devoluzione in caso di cessazione anticipata non consente di conservare il termine originario ormai superato.
- La giurisdizione esclusiva sulla controversia concernente il rapporto concessorio consente al giudice di accertarne la durata e di fissare i criteri per il calcolo delle poste economiche, senza necessariamente determinare in sentenza l’importo numerico delle singole pretese.
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