Sentenza del 17/12/2018 n. 2910 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta unica sulle scommesse sportive - soggetto non residente - responsabilità del broker e del centro trasmissione dati - sussiste - limitazione della responsabilità alle provvigioni percepite - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata confermata. L'imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte in assenza o in presenza di inefficacia della concessione AAMS. Il broker e il centro di trasmissione dati operanti in Italia rispondono solidalmente dell'intero ammontare dell'imposta dovuta, senza che la loro responsabilità possa essere limitata alle provvigioni garantite o effettivamente incassate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sportive raccolte da una società maltese attraverso broker e centri di trasmissione dati situati in Italia. Il ricorrente contestava l'obbligo tributario, anche in ragione dell'assenza o dell'inefficacia della concessione AAMS, e sosteneva che la responsabilità degli intermediari dovesse essere limitata alle provvigioni effettivamente percepite. La decisione ha invece ritenuto che l'imposta sia dovuta anche quando la raccolta avvenga senza concessione o con concessione inefficace e che broker e centri di trasmissione dati siano responsabili d'imposta per l'intero tributo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
L'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta delle giocate avvenga in assenza o in presenza di inefficacia della concessione.
L'obbligo tributario deriva dalla raccolta e dall'esercizio dell'attività di scommesse, non dalla validità o dall'esistenza della concessione amministrativa.
Norme sulla responsabilità d'imposta dei soggetti che raccolgono o trasmettono scommesse per conto di operatori non residenti
Broker e centri di trasmissione dati sono responsabili per l'intero ammontare del tributo dovuto.
Gli intermediari stabilmente operanti in Italia possono essere chiamati a rispondere dell'intera imposta, anche se il relativo importo supera le provvigioni percepite; il limite economico del compenso non costituisce un limite alla responsabilità tributaria.
Massime di principio
- Per le imposte collegate alla raccolta di scommesse, l'assenza o l'inefficacia della concessione amministrativa non elimina automaticamente l'obbligo fiscale.
- Un operatore non residente che svolge attività tramite intermediari o centri di trasmissione dati in Italia può essere assoggettato alla disciplina tributaria italiana.
- Gli intermediari qualificati come responsabili d'imposta possono essere tenuti al pagamento dell'intero tributo, non soltanto dell'importo corrispondente alle provvigioni ricevute.
- La responsabilità tributaria deve essere distinta dal rapporto economico interno tra operatore e intermediario: eventuali limiti contrattuali alle provvigioni non limitano necessariamente la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il luogo effettivo di raccolta e trasmissione delle giocate sia il ruolo concretamente svolto dagli intermediari, poiché tali elementi possono determinare la responsabilità fiscale in Italia.
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