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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento 1) della graduatoria Distretti del Cibo II Bando pubblicata sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in data 31.12.2024; 2) del Verbale di approvazione della stessa graduatoria della Commissione di valutazione, allo stato non conosciuto e di ogni altro verbale o atto della stessa Commissione; 3) del provvedimento di approvazione della stessa graduatoria da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA V del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, in data 30.12.2024, pubblicato nel sito il 28.02.2025; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per l''accertamento dell''interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria, con il punteggio legittimamente spettante, in posizione utile al riconoscimento delle agevolazioni oggetto di causa e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l''adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell''inclusione della ricorrente nella posizione spettante nella graduatoria dei beneficiari delle agevolazioni previste dall’Avviso di gara; per la dichiarazione di nullità o inefficacia di ogni atto eventualmente posto in essere nelle more del giudizio a favore degli aggiudicatari dei quali sia stata come sopra dichiarata l’illegittimità del loro inserimento in una posizione utile della graduatoria, con pregiudizio della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202503103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria dei programmi ammessi al finanziamento nell’ambito del II Avviso Distretti del Cibo, nonché gli atti di approvazione e i verbali della Commissione di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, il cui programma aveva ottenuto 60,85 punti e non era stato collocato in posizione utile, ha dedotto la violazione dell’Avviso, difetto e omessa valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Con il primo motivo ha contestato il punteggio attribuito per l’incidenza delle aziende di produzione primaria, sostenendo che dovessero essere considerate 18 aziende su 20, anziché 10, con conseguente attribuzione di 10 punti anziché 6. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell’immediata cantierabilità per tre beneficiari, sostenendo che gli interventi fossero realizzabili senza ulteriori titoli o adempimenti e che dovessero essere attribuiti 6 punti anziché 0. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento del punteggio SQNPI a due aziende e il calcolo della media dei punteggi relativi ai sistemi di qualificazione del prodotto, sostenendo che dovessero essere conteggiati 7 beneficiari con punteggio 3 e 19 beneficiari anziché 20 nel denominatore. Sulla base di tali correzioni ha sostenuto che il programma avrebbe dovuto ottenere 71,24 punti, collocandosi all’ottavo posto e ottenendo il contributo di euro 5.717.214,00. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’interesse alla corretta collocazione, la reintegrazione in forma specifica e la dichiarazione di nullità o inefficacia degli eventuali atti adottati a favore di altri beneficiari.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il computo di sole 10 aziende di produzione primaria. L’incidenza doveva essere determinata considerando le aziende beneficiarie dirette che, oltre a possedere i requisiti formali, partecipassero effettivamente all’accordo mediante investimenti nella produzione agricola primaria di cui alla Tabella 1A. I soli codici ATECO riportati nelle visure camerali non erano sufficienti, poiché hanno funzione classificatoria statistica, fiscale e contributiva e non dimostrano da soli l’attività concretamente svolta né il possesso del requisito sostanziale richiesto dall’Avviso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dei 6 punti per l’immediata cantierabilità. Per l’azienda Elisei il titolo edilizio prodotto non assicurava l’avvio immediato dei lavori, anche alla luce del termine annuale previsto per l’inizio dei lavori e dell’assenza di prova di proroghe. Per l’azienda Panzali la documentazione dichiarava l’assenza di titoli soltanto con riferimento alle attrezzature enologiche, senza chiarire la natura e il regime abilitativo dei lavori di ristrutturazione della cantina; non era quindi dimostrata la cantierabilità immediata dell’intero intervento. Il TAR ha escluso che tale carenza potesse essere integrata postumamente in giudizio. Ha inoltre precisato che il requisito richiede che tutti i beneficiari interessati presentino documentazione idonea a dimostrare che l’opera possa essere realizzata immediatamente, senza nuovi titoli, autorizzazioni o modifiche rilevanti. Quanto al terzo motivo, il giudice ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento del punteggio SQNPI a due aziende, poiché le domande di adesione prodotte dimostravano al più l’avvio del procedimento e non l’avvenuta adesione o il completamento della certificazione. In base alle FAQ dell’Avviso, il punteggio spettava solo in presenza della documentazione comprovante la sussistenza del requisito, non per la mera presentazione della domanda. Di conseguenza, erano corretti anche il numero dei beneficiari valutati con punteggio 3 e il calcolo effettuato dalla Commissione. Il TAR ha comunque osservato che, anche considerando 19 beneficiari anziché 20 nel calcolo della media, il punteggio sarebbe salito soltanto a 60,89, restando insufficiente per una posizione utile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata proposta anche in forma specifica, ma il rigetto dell’impugnazione ha escluso i presupposti per adottare misure di reintegrazione o rettifica della graduatoria.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo […] Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

    La disciplina del termine per l’inizio dei lavori è stata utilizzata per escludere l’immediata cantierabilità di un intervento quando il titolo edilizio non consenta l’avvio attuale dei lavori e non siano provate proroghe.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per qualificare alcune opere come manutenzione ordinaria, ma il TAR ha rilevato che tale qualificazione non risultava dalla documentazione presentata in sede procedimentale.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opere all’edilizia libera; il giudice ha escluso che tale tesi potesse colmare la dichiarazione incompleta resa nella domanda.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002

    È stato richiamato dalla ricorrente per definire il settore della produzione primaria, ma il TAR ha deciso la questione valorizzando il requisito sostanziale dell’effettiva partecipazione all’accordo mediante investimenti nella produzione primaria.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento, quando l’Avviso collega il punteggio all’incidenza delle aziende di produzione primaria effettivamente partecipanti al programma, il requisito non può essere dimostrato mediante il solo codice ATECO risultante dalle visure camerali: occorre verificare l’attività concretamente svolta e la sua effettiva connessione con gli investimenti richiesti dall’Avviso.
  • Il codice ATECO ha funzione classificatoria statistica, fiscale e contributiva e non possiede, di per sé, valore costitutivo o ricognitivo dell’attività concretamente esercitata né è sufficiente a dimostrare il possesso di un requisito sostanziale di qualificazione richiesto da una procedura selettiva.
  • Il punteggio previsto per l’immediata cantierabilità può essere riconosciuto soltanto quando tutti i beneficiari interessati abbiano prodotto, già con la domanda, documentazione idonea a dimostrare che gli interventi possono essere avviati senza nuovi titoli edilizi, autorizzazioni, concessioni o licenze e senza modifiche rilevanti al progetto.
  • La dichiarazione di immediata cantierabilità deve riguardare l’intero intervento rilevante ai fini del finanziamento; una dichiarazione riferita soltanto a una parte delle opere o alle attrezzature non dimostra il requisito quando il progetto comprende anche lavori edilizi non adeguatamente qualificati.
  • In una procedura selettiva, la documentazione prodotta con la domanda deve dimostrare il perfezionamento del requisito richiesto; la mera presentazione di una domanda di adesione a un sistema di certificazione non equivale all’avvenuta adesione o al completamento della certificazione e non dà diritto al relativo punteggio.
  • Le carenze documentali relative a requisiti necessari per l’attribuzione di un punteggio selettivo non possono essere colmate mediante dichiarazioni o allegazioni postume introdotte in giudizio, quando ciò comporti la dimostrazione successiva di un requisito che doveva risultare dalla domanda.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTitoli abilitativi edilizi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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