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Parere

Parere n. 1185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Ducci Gigliola contro il Comune di Forte dei Marmi per l’annullamento dell’ordinanza del dirigente settore urbanistica n. 120/26 del 10 giugno 2008.

Giustizia amministrativa202500241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza dirigenziale n. 120/26 del 10 giugno 2008, recante ordine di demolizione e rimessione in pristino di una condotta di reflui realizzata senza titolo in area soggetta a vincolo di inedificabilità.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo, in primo luogo, di essere estranea all'abuso e che l'ordine avrebbe dovuto essere notificato all'autore materiale dell'illecito; in secondo luogo, che il Comune avrebbe contraddittoriamente ordinato la demolizione pur avendo accertato che gli scarichi delle sue abitazioni non erano collegati alla condotta; in terzo luogo, che l'opera costituiva un intervento di manutenzione straordinaria soggetto a DIA, la cui omissione avrebbe comportato una sanzione pecuniaria e non demolitoria. La questione concerne quindi l'individuazione del soggetto passivo dell'ordine di demolizione, la distinzione tra responsabilità per illecito ambientale e funzione ripristinatoria della sanzione edilizia, nonché la rilevanza del vincolo di inedificabilità derivante dalla vicinanza a un fosso di bonifica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la ricorrente ha potuto replicare alla relazione dell'Amministrazione. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi, affermando che l'ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria e non afflittiva, può essere rivolto al proprietario o all'avente causa anche se estraneo e incolpevole rispetto alla realizzazione dell'abuso, in quanto soggetto in rapporto qualificato con il bene e concretamente in grado di rimuoverlo. È stata ritenuta irrilevante l'assenza di sanzioni nei confronti della ricorrente per lo scarico abusivo: il principio "chi inquina paga" richiede dolo o colpa per la responsabilità ambientale, mentre tale elemento soggettivo non è necessario per l'ordine edilizio di ripristino. È stato respinto anche il terzo motivo. Anche ammettendo che l'opera fosse soggetta a DIA, essa insisteva in area vincolata: nei primi due metri dal ciglio del fosso vigeva l'inedificabilità assoluta; nella fascia tra due e quattro metri l'opera era mantenibile solo previa domanda di sanatoria, mai presentata. L'ordine di demolizione è stato pertanto qualificato come provvedimento vincolato e legittimo. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Proprietario estraneo all'abuso e difetto di istruttoria

I motivi sono infondati. La misura demolitoria ha natura ripristinatoria ed è posta a carico del proprietario o degli aventi causa anche quando siano incolpevoli, poiché il soggetto passivo è colui che ha il potere concreto di rimuovere l'abuso. È quindi irrilevante che la proprietaria non abbia realizzato la condotta o che gli scarichi delle sue abitazioni non risultassero collegati a essa.

Responsabilità ambientale e ordine di demolizione

L'assenza di sanzioni per lo scarico abusivo non incide sulla legittimità dell'ordine edilizio. La responsabilità per illecito ambientale, fondata sul principio "chi inquina paga", richiede almeno dolo o colpa; l'ordine di demolizione, invece, è una misura ripristinatoria che grava sul bene e non presuppone l'elemento soggettivo del proprietario.

Terzo motivo - Opera soggetta a DIA e sanzione applicabile

Il motivo è infondato. Anche qualora la condotta fosse stata soggetta a DIA e l'omissione fosse normalmente sanzionabile in via pecuniaria, l'opera ricadeva in area soggetta a vincolo di inedificabilità. Nei primi due metri dal fosso l'inedificabilità era assoluta; nella fascia tra due e quattro metri la conservazione dell'opera richiedeva una domanda di sanatoria, mai presentata. La demolizione costituiva quindi conseguenza vincolata.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La disciplina dell'ordine di demolizione è interpretata nel senso che la misura ha carattere ripristinatorio e può essere posta a carico del proprietario anche se non autore dell'abuso.

  • art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque prevalente, nel caso concreto, il vincolo di inedificabilità gravante sull'area.

  • art. 132 legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estraneità del proprietario all'abuso; il Consiglio di Stato ha escluso che tale estraneità impedisca l'adozione dell'ordine ripristinatorio.

  • artt. 79, comma 2, lett. b), e 135 legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'intervento, soggetto a DIA, avrebbe dovuto essere punito con sanzione pecuniaria; la tesi è stata disattesa in ragione del vincolo di inedificabilità e della mancata sanatoria.

  • principio eurounitario "chi inquina paga"

    Il principio opera per imputare la responsabilità dell'illecito ambientale e richiede, nei confronti del proprietario o titolare di diritti sull'area, almeno una condotta dolosa o colposa; non si applica per escludere l'ordine edilizio di demolizione, che ha funzione ripristinatoria.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura ripristinatoria e può essere rivolto al proprietario o all'avente causa anche se non ha realizzato l'abuso e ne è soggettivamente incolpevole, poiché il soggetto passivo è colui che dispone del potere concreto di rimuovere l'opera.
  • La responsabilità per uno scarico o altro illecito ambientale non coincide con la legittimazione passiva all'ordine di demolizione: la prima richiede almeno dolo o colpa secondo il principio "chi inquina paga", mentre la seconda prescinde dall'elemento soggettivo quando l'intervento edilizio abusivo debba essere ripristinato.
  • La qualificazione di un'opera come intervento soggetto a DIA e la conseguente astratta applicabilità di una sanzione pecuniaria non impediscono la demolizione quando l'opera ricada in un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità incompatibile con la sua permanenza.
  • Quando la conservazione di un'opera in area vincolata è subordinata alla presentazione di una domanda di sanatoria e tale domanda non viene presentata, l'ordine di demolizione può configurarsi come provvedimento vincolato.

Ordine di demolizione di una condotta di reflui in area vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Forte dei Marmi per l'annullamento di un'ordinanza dirigenziale che aveva imposto la demolizione e la rimessione in pristino di una condotta di reflui, realizzata senza titolo su un terreno privato e collocata a distanza inferiore a quattro metri dal ciglio di un fosso di bonifica.

Fattispecie e motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso, sostenendo che l'ordine avrebbe dovuto essere rivolto all'autore materiale dell'illecito. Ha inoltre contestato il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell'azione comunale, poiché era stato accertato che gli scarichi delle sue abitazioni non erano collegati alla condotta. Infine, ha sostenuto che l'opera costituisse manutenzione straordinaria soggetta a DIA e che l'omissione della DIA avrebbe dovuto comportare una sanzione pecuniaria, non la demolizione.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, in quanto la ricorrente aveva avuto la possibilità di replicare alla relazione dell'Amministrazione e alle argomentazioni del Comune.

Proprietario incolpevole e ordine di demolizione

I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Secondo il parere, l'ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria: mira alla rimozione dell'opera abusiva e non all'irrogazione di una sanzione personale. Per questa ragione può essere notificato al proprietario o all'avente causa anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso e privo di colpa.

Il soggetto passivo è individuato in chi ha il potere concreto di rimuovere l'opera, potere che spetta normalmente al proprietario. La mancata partecipazione alla realizzazione della condotta e l'assenza di collegamento tra gli scarichi delle abitazioni e la condotta non impediscono quindi l'adozione dell'ordine ripristinatorio.

Distinzione tra illecito ambientale e abuso edilizio

La Sezione ha distinto la responsabilità per lo scarico abusivo dalla legittimazione passiva all'ordine di demolizione. In materia ambientale opera il principio eurounitario "chi inquina paga"; il proprietario o titolare di diritti sull'area non può essere considerato responsabile in via oggettiva, essendo necessario almeno il dolo o la colpa, anche omissiva.

Diversamente, la misura edilizia non ha natura afflittiva, ma ripristinatoria, e grava sul bene e sul soggetto che è in rapporto qualificato con esso, indipendentemente dall'elemento soggettivo del proprietario.

Vincolo di inedificabilità e sanzione demolitoria

È stato respinto anche il terzo motivo. Il parere ha ritenuto irrilevante, nel caso concreto, l'eventuale qualificazione della condotta come opera soggetta a DIA. L'area era infatti interessata da un vincolo di inedificabilità derivante dalla vicinanza al canale di scolo.

In particolare:

  • per i primi due metri dal ciglio del fosso vigeva un vincolo di inedificabilità assoluta, incompatibile con la conservazione dell'opera;
  • nella fascia compresa tra due e quattro metri l'opera poteva essere mantenuta soltanto previa presentazione di una domanda di sanatoria;
  • nessuna domanda di sanatoria era stata presentata, circostanza non contestata dalla ricorrente.

In tale quadro, l'ordine di demolizione è stato qualificato come provvedimento vincolato e legittimo. La prospettata sanzione pecuniaria non poteva quindi sostituire la rimozione dell'opera incompatibile con il vincolo o priva della necessaria sanatoria.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse respinto, ritenendo legittima l'ordinanza comunale sotto tutti i profili dedotti. La domanda cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniBonifiche e siti contaminatiAutotutela
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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