Sentenza del 23/02/2021 n. 1630 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.65/2021 ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Cancellazione della società dal Registro imprese - Debiti pregressi della società - Responsabilità dei soci limitata alla quota conseguita in sede di bilancio finale di liquidazione - Prova da parte dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso di accertamento per addizionale erariale tassa automobilistica 2015 relativa a veicolo nella disponibilità della società XXX S.r.l. in liquidazione, notificato al socio XXX. Questione centrale: effetto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese (estintiva) sui debiti pregressi e sulla responsabilità dei soci: se la cancellazione estingue i debiti o se i soci possono essere ritenuti responsabili per i debiti sociali nella misura della quota di attivo effettivamente percepita in sede di bilancio finale di liquidazione. Procedimentalmente rilevante: onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria quando agisce contro i soci.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del socio. La Corte ha ritenuto che, sebbene la cancellazione dal Registro delle Imprese determini l'estinzione della società, non estingue i debiti pregressi: si realizza un fenomeno successorio sui generis per cui i soci rispondono solo nella misura dell'attivo distribuito in liquidazione. Tuttavia l'effettiva percezione delle somme da ciascun socio deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria; l'Ufficio non ha fornito tale prova, per cui l'accertamento nei confronti del socio è stato annullato. L'appello è rigettato; nulla per le spese di questo grado di giudizio (il contribuente non si è costituito in appello).
Norme richiamate
art. 2945 c.c. (novellato)
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva e determina l'estinzione della società; tuttavia non produce estinzione automatica dei debiti verso terzi: si realizza un fenomeno successorio nei confronti dei soci, la cui responsabilità è limitata alla quota di attivo percepita risultante dal bilancio finale di liquidazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non estingue automaticamente i debiti sociali verso terzi: i crediti residui possono essere fatti valere nei confronti dei soci nella misura in cui essi abbiano effettivamente percepito quote dell'attivo di liquidazione.
- Quando l'Amministrazione finanziaria agisce direttamente contro i soci per debiti tributari della società estinta, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'effettiva percezione, per ciascun socio, delle somme distribuite in sede di bilancio finale di liquidazione (quantità e identificazione del beneficiario).
- In mancanza di prova documentale (bilancio finale di liquidazione, evidenza delle distribuzioni, ricevute, ecc.) l'accertamento notificato al socio per debiti della società rischia di essere annullato.
- La responsabilità dei soci in questa fattispecie è limitata: non si può automaticamente traslare sull'intero patrimonio personale del socio l'integrale debito sociale; va dimostrata la corresponsione di utilità/quote oltrepassate dalla liquidazione.
- Nel contenzioso tributario è utile che l'Ufficio acquisisca e produca fin dal procedimento amministrativo i documenti relativi alla procedura di liquidazione (bilancio finale di liquidazione, verbali di riparto, strumenti di pagamento) prima di notificare avvisi ai soci.
- Sul piano processuale, l'assenza del contribuente in appello può influire sull'attribuzione delle spese di giudizio: il giudice può rigettare l'appello senza condannare il soccombente appellato alle spese del nuovo grado quando quest'ultimo non si è costituito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 267 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 269 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 feb 2021Sentenza del 23/02/2021 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →