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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21159/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La vicenda concreta riguarda un'appropriazione indebita di un banco bar del valore indicato in euro 1.500,00; secondo la motivazione richiamata dalla Corte di cassazione, la condotta aveva inoltre impedito alla persona offesa di continuare a trarre utilità economica dal bene, concedendolo in godimento a terzi a fronte di corrispettivo. Il ricorso sosteneva quindi, in sostanza, che il giudice di merito avesse erroneamente negato la diminuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso: ha giudicato congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., osservando che il danno va valutato in sé e in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve ma di rilevanza minima e quasi trascurabile. Poiché tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non presentava vizi logico-giuridici, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno, valutato in relazione al valore della cosa, sia di entità minima e quasi trascurabile; il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice deve valorizzare anzitutto il danno in sé e il valore del bene sottratto o appropriato, verificando che l'offesa sia minima e non soltanto lieve.
  • La valutazione sulla sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è un tipico apprezzamento di merito: in sede di legittimità può essere censurata solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Quando la condotta non si limita alla sottrazione del bene ma priva anche la persona offesa della possibilità di trarne utilità economica, ciò può legittimamente incidere in senso negativo sul giudizio di speciale tenuità del danno.
  • La manifestata infondatezza dell'unico motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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