Cassazione Penale, Sentenza n. 19255/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piccillo era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere per lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria senza autorizzazione (artt. 124 e 137 Dlgs. 152/06). Ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) vizio di diritto nella qualificazione dello scarico come "industriale" (contestando che la sola etichetta della lavatrice giustifichi tale qualificazione e sostenendo che andava provato l'uso per più cicli/quantitativi); 2) carenza motivazionale e violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), in quanto il giudice avrebbe escluso la punibilità basandosi su generica "quantità di biancheria" senza indicarne misura e senza considerare criteri normativi; 3) mancanza/logica nella motivazione sul trattamento sanzionatorio; 4) omissione di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p..
La decisione
La Corte ha ritenuto non sindacabile in questa sede la qualificazione dello scarico come "industriale", richiamando la nozione normativa di acque reflue industriali e il principio che l'assimilazione alle domestiche (e la deroga alla rilevanza penale) è eccezionale e grava sulla prova positiva dell'imputato. Per contro, ha accolto il secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., rilevando insufficiente la motivazione del giudice di merito che non ha indicato quale quantità di biancheria giustificasse la conclusione di uso massiccio della lavatrice né altri elementi idonei a valutare la tenuità del fatto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in diversa composizione per nuovo esame di quella specifica questione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente) - art. 124
"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"
Stabilisce il principio generale dell'obbligo di autorizzazione per gli scarichi; eccezioni (es. acque domestiche in rete) sono previste e rilevanti per la distinzione tra profili penali e amministrativi
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente) - art. 137
riferimento alle sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali
Prevede sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali; la rubricazione mostra la rilevanza penale collegata alla qualità dello scarico (industriale vs domestico)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente) - art. 101
citato nelle sue parti, comp. comma 7 lett. e)
Consente l'assimilazione di taluni reflui alle acque domestiche secondo criteri statali o regionali; la Corte sottolinea che le deroghe (assimilazioni) sono eccezionali e richiedono prova positiva a carico dell'imputato
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - art. 74 (definizioni)
definizione di "scarico" e di "acque reflue industriali"
La Corte richiama la nozione normativa: "scarico" come immissione tramite sistema stabile; "acque reflue industriali" come quelle provenienti da attività produttive/servizi diverse dalle domestiche
Regolamento Regione Campania n. 6 del 24/09/2013 - art. 3 e Tabella A n. 12
Tabella A n.12: "Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno"
Stabilisce i criteri regionali di assimilazione alle acque domestiche per le lavanderie; la Corte osserva che il rispetto di tali criteri (es. macchinari analoghi a domestici e soglia 100 kg/giorno) deve essere provato dall'imputato per ottenere l'esenzione penale
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - Allegato A, Tabella 2 (punto relativo a lavanderie)
indica criteri di assimilazione in assenza di disciplina regionale, compreso il riferimento ai 100 kg/giorno
Disciplina statale sostitutiva in mancanza di regolazione regionale; ribadisce che la deroga alla disciplina penale ordinaria è subordinata a requisiti oggettivi
Codice Penale - art. 131-bis
previsione della non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte richiede motivazione specifica e dati concreti (es. quantità) per l'applicazione dell'art. 131-bis; motivazione generica è insufficiente e può determinare annullamento
Codice Penale - art. 175
richiamato nella richiesta del P.G. concernente il beneficio della non menzione
Norma sul beneficio della non menzione; la decisione è stata rimessa per quanto riguarda l'applicabilità dell'istituto in esame (il P.G. aveva chiesto annullamento limitato a questa concessibilità)
Massime di principio
- La qualificazione di uno scarico come "industriale" o "domestico" dipende dalla natura dell'attività e dalle caratteristiche qualitative/quantitative del refluo: si considerano industriali le acque derivanti da attività produttive o di servizi che non rientrano nel metabolismo domestico
- Le deroghe che assimilano reflui a quelli domestici (es. lavanderie fino a 100 kg/giorno) sono eccezioni alla regola penale e richiedono prova positiva a carico dell'imputato; in assenza di elementi probatori concreti la classificazione "industriale" rimane valida
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità), il giudice deve motivare in modo puntuale: è necessario indicare dati concreti (es. quantità, continuità/abitudinarietà dell'attività, presenza di sostanze pericolose) che giustifichino la considerazione del fatto come di particolare tenuità
- La mera dichiarazione o etichettatura di macchinari non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale; occorrono elementi oggettivi su capacità, effettivo utilizzo e quantitativi trattati
- Quando la motivazione sul punto della non punibilità o della tenuità è carente, la decisione può essere annullata limitatamente a quella questione e il processo rimandato al giudice di merito per nuovo esame motivato
- Le norme regionali e i provvedimenti statali (es. DPR 227/2011) forniscono criteri tecnici rilevanti e, in caso di conflitto o assenza di disciplina regionale, è necessario fare riferimento alla disciplina statale sostitutiva
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