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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26793/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze sanzionatorie con cui il Ministero aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a carico di alcuni soggetti per violazioni della disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991, in relazione a transazioni finanziarie in contanti effettuate negli anni 1998-2001 per importi complessivi molto elevati. Dopo un precedente intervento della Cassazione, che aveva cassato la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio per effetto dello ius superveniens, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva rideterminato la sanzione applicando prima la lex mitior sopravvenuta e poi, su istanza degli interessati, aveva ulteriormente ridotto di un terzo l'importo in base al regime del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 231 del 2007. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 e dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il pagamento in misura ridotta è un istituto che opera nella fase amministrativa e che il giudice del rinvio, investito solo della rideterminazione della sanzione, non poteva applicarlo d'ufficio o in sede giudiziale. I controricorrenti hanno resistito, sostenendo tra l'altro che si fosse formato giudicato sul punto e che la questione fosse inammissibile o infondata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la sola rideterminazione della sanzione alla luce della lex mitior sopravvenuta, ma ha censurato la successiva ulteriore riduzione operata dalla Corte d'appello in base al pagamento in misura ridotta. La Cassazione ha affermato che l'art. 68 del d.lgs. n. 231 del 2007 disciplina una definizione agevolata che può essere richiesta e decisa soltanto nella sede amministrativa davanti al Ministero procedente, con conseguente sospensione dei termini di impugnazione, e che il giudice del rinvio, limitato al compito di rideterminare la sanzione dopo la cassazione, non poteva introdurre quel beneficio. Ha inoltre escluso che sulla questione si fosse formato giudicato e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 231 del 2007

    "Applicazione della sanzione in misura ridotta"

    La facoltà di chiedere il pagamento in misura ridotta appartiene alla fase amministrativa: l'istanza va proposta al Ministero dell'economia e delle finanze procedente, che decide sull'accoglimento o rigetto; il giudice del rinvio non può applicare direttamente tale beneficio.

  • art. 69 d.lgs. n. 231 del 2017

    Nel testo è richiamato come base del beneficio del pagamento in misura ridotta, ma la Corte chiarisce che la disciplina sostanziale rilevante è quella dell'art. 68 del d.lgs. n. 231 del 2007 come novellato.

  • art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011

    Il giudice del rinvio, nel procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, può rideterminare la sanzione secondo il perimetro tracciato dalla cassazione e dallo ius superveniens, ma non può alterare il meccanismo processuale applicando in sede giudiziale una definizione agevolata propria della fase amministrativa.

  • d.lgs. n. 90 del 2017

    Lo ius superveniens ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, da applicarsi retroattivamente in base al principio del favor rei, consentendo la rideterminazione della sanzione al triplo del minimo edittale.

  • legge n. 197 del 1991

    Costituisce la disciplina originariamente violata dai trasgressori, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti in contrasto con la normativa richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al decisum della sentenza rescindente e non può ampliare il thema decidendum né introdurre istituti o questioni che appartengono a una diversa fase procedimentale.
  • La definizione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta, se la legge la attribuisce all'autorità amministrativa procedente, non può essere sostituita da una decisione del giudice civile in sede contenziosa.
  • Quando interviene uno ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria, il giudice deve applicare retroattivamente il trattamento più mite, ma entro i limiti del potere che gli è stato devoluto e senza sovrapporre benefici autonomi non previsti per quella fase.
  • Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, il beneficio della riduzione in misura agevolata richiede una tempestiva istanza dell'interessato all'amministrazione competente e non opera automaticamente nel processo giudiziario.
  • L'eventuale mancata contestazione di una questione da parte dell'amministrazione non determina di per sé un giudicato sul punto quando dagli atti risulta che essa abbia mantenuto una posizione di contrasto sulla misura sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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