Sentenza del 30/07/2018 n. 20103 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva escluso la rilevanza ai fini IVA di alcune movimentazioni bancarie non risultanti dalla contabilità, ritenendole operazioni di tesoreria infragruppo. Ha denunciato, in particolare, l'omessa o apparente motivazione della sentenza, l'errata interpretazione del provvedimento di autotutela e la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, sostenendo che gli accrediti bancari non giustificati si presumono operazioni attive imponibili, salvo prova analitica contraria del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera anche ai fini IVA e può essere superata solo mediante una prova specifica e analitica, riferita a ciascun movimento, idonea a dimostrarne la non imponibilità o l'estraneità all'attività imponibile. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva fornito una motivazione apparente, limitandosi ad affermare l'esistenza di documentazione sulle operazioni di tesoreria infragruppo senza indicare quali documenti fossero stati esaminati né perché fossero idonei a giustificare i movimenti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
In caso di accertamento fondato sui conti correnti, i dati bancari soddisfano l'onere probatorio iniziale dell'Amministrazione; spetta poi al contribuente dimostrare analiticamente che ciascun movimento non è riferibile a operazioni imponibili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
I dati risultanti dai conti correnti possono essere utilizzati anche ai fini IVA per individuare attività occulte e quantificare le operazioni imponibili. Gli accrediti non giustificati si presumono riferiti all'attività imponibile, salvo prova specifica della loro non imponibilità.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei limiti del controllo sulla motivazione della sentenza di merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e idonea a rendere verificabile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare un accertamento fiscale sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.
- Il contribuente non può limitarsi ad affermare genericamente che i movimenti riguardano finanziamenti, anticipazioni o tesoreria infragruppo: deve fornire una prova documentale analitica, movimento per movimento.
- Per superare la presunzione bancaria occorre dimostrare concretamente l'origine e la destinazione delle somme, nonché la loro estraneità a operazioni imponibili o il fatto che siano già state contabilizzate e dichiarate.
- La qualificazione di un movimento come operazione infragruppo non esclude automaticamente la rilevanza fiscale ai fini IVA; la non imponibilità deve essere verificata sulla base della natura effettiva dell'operazione.
- Una sentenza tributaria è viziata da motivazione apparente quando afferma l'esistenza di documenti o prove senza indicarne il contenuto, valutarne l'attendibilità e spiegare il collegamento con la decisione.
- In sede di rinvio, il giudice dovrà riesaminare i singoli movimenti bancari e la documentazione prodotta applicando la presunzione IVA e valutando specificamente le eventuali prove contrarie.
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