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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1869

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri

Normativa europea32026R1869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per adeguarlo alle modifiche della disciplina IVA introdotte dalla direttiva (UE) 2025/516. Vengono estese e chiarite le definizioni e le regole tecniche relative ai regimi speciali OSS/IOSS, includendo il nuovo regime per i trasferimenti di beni propri. Il testo rivede inoltre i flussi di dati tra Stati membri, i contenuti delle registrazioni e i modelli di dichiarazione IVA elettronica. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore coerenza, sicurezza e uniformità nell’applicazione dei regimi speciali nell’Unione.

Modifica delle modalità applicative e dei modelli elettronici del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 in materia di regimi speciali IVA OSS/IOSS e nuovo regime per i trasferimenti di beni propri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle amministrazioni fiscali e ai soggetti passivi IVA che utilizzano i regimi speciali disciplinati dalla direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/516: regime non UE, regime UE, regime d’importazione e nuovo regime di trasferimento di beni propri. Riguarda in particolare le procedure di identificazione, iscrizione, scambio automatico di dati, presentazione e trasmissione delle dichiarazioni IVA tramite messaggi elettronici comuni. Non disciplina il merito dell’imposizione, ma le modalità operative e informatiche di cooperazione amministrativa; alcune modifiche si applicano solo dal 1o gennaio 2027 al 30 giugno 2028, mentre le altre dal 1o luglio 2028.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869: modifica delle modalità applicative dei regimi speciali IVA

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per adeguarlo alle modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE dalla direttiva (UE) 2025/516 e al quadro di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) n. 904/2010. L’obiettivo dichiarato è garantire il corretto e sicuro funzionamento dei regimi speciali IVA, l’armonizzazione delle comunicazioni elettroniche e un’applicazione uniforme negli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama in particolare l’articolo 47 terdecies del regolamento (UE) n. 904/2010 e sottolinea che i recenti sviluppi della disciplina IVA richiedono un aggiornamento tecnico dei flussi informativi e dei modelli standardizzati. Il testo non disciplina il prelievo IVA in sé, ma le modalità operative di identificazione, dichiarazione, scambio dati e trasmissione tra amministrazioni fiscali.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri, i soggetti passivi che utilizzano i regimi speciali e, nel regime d’importazione, gli intermediari che agiscono per conto del soggetto passivo. I regimi interessati sono il regime non UE, il regime UE, il regime d’importazione e il nuovo regime di trasferimento di beni propri. Restano centrali gli adempimenti elettronici verso lo Stato membro di identificazione e la circolazione dei dati verso gli altri Stati membri coinvolti.

Definizioni aggiornate e perimetro dei regimi

L’articolo 1 del regolamento 2020/194 viene rivisto per allineare le definizioni alla nuova architettura normativa della direttiva 2006/112/CE. In particolare:

  • il "regime UE" viene definito come quello applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, a talune cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo e a taluni servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;
  • viene introdotto il "regime di trasferimento di beni propri", riferito al titolo XII, capo 6, sezione 5, della stessa direttiva;
  • la nozione di "regimi speciali" comprende ora espressamente anche tale nuovo regime, oltre a regime non UE, regime UE e regime d’importazione.

Raccolta, salvataggio e qualità dei dati

Il nuovo assetto rafforza la dimensione informatica dell’iscrizione ai regimi. L’articolo 2 modifica la disciplina per consentire il salvataggio preventivo delle informazioni e delle modifiche prima della trasmissione, mentre il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 3 attribuisce allo Stato membro di identificazione il compito di precompilare i dati già disponibili nella propria banca dati nazionale. Il soggetto passivo rimane però responsabile della correttezza delle informazioni fornite.

Registri, identificazione e scambio automatico di informazioni

L’articolo 3 aggiorna i dati registrati per ciascun regime e amplia le colonne dedicate ai diversi schemi, includendo il nuovo regime di trasferimento di beni propri. Viene inoltre disciplinato lo scambio automatico, tra Stato membro di identificazione e altri Stati membri, dei numeri IVA e di altri dati identificativi mediante un registro centrale o altro strumento affidabile, così da assicurare una visione aggiornata della validità delle identificazioni IVA. Sono aggiornati anche i casi di esclusione o radiazione dal registro e il cambiamento dello Stato membro di identificazione.

Presentazione della dichiarazione IVA

Il nuovo articolo 4 stabilisce che la dichiarazione IVA deve essere presentata allo Stato membro di identificazione dal soggetto passivo o, se rilevante nel regime d’importazione, dall’intermediario, usando il messaggio elettronico comune previsto dall’allegato III. Il regolamento disciplina anche la dichiarazione a saldo zero: se nel periodo d’imposta non vi sono operazioni o rettifiche nel regime speciale e non occorre correggere dichiarazioni precedenti, il soggetto passivo presenta una dichiarazione semplificata con le sole caselle richieste per il regime interessato.

Regole di compilazione della dichiarazione per i diversi regimi

L’articolo 4 precisa che devono essere inserite solo le operazioni relative agli Stati membri effettivamente coinvolti nel periodo d’imposta. In particolare:

  • per il regime non UE, UE e d’importazione, si indicano solo gli Stati membri di consumo in cui sono avvenute le prestazioni o cessioni;
  • per il regime di trasferimento di beni propri, si indicano solo gli Stati membri verso i quali i beni sono stati trasferiti;
  • nel regime UE si distingue tra operazioni effettuate da uno Stato membro di partenza e prestazioni rese da stabili organizzazioni situate in altri Stati membri;
  • nel regime di trasferimento di beni propri si limita l’indicazione alle cessioni o ai trasferimenti effettivamente partiti da uno Stato membro nel periodo d’imposta.

Trasmissione delle informazioni tra amministrazioni fiscali

Ai sensi dell’articolo 5, lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione IVA tramite la rete CCN/CSI e con il messaggio elettronico comune dell’allegato III. La trasmissione è diretta a ciascuno Stato membro di consumo o, nel caso del regime di trasferimento di beni propri, a ciascuno Stato membro da cui i beni sono trasferiti; per il regime UE, i dati sono trasmessi anche agli Stati membri di partenza dei beni o di stabilimento da cui sono state prestate le attività rilevanti.

Allegati: dati di identificazione, esclusione e dichiarazioni

Gli allegati vengono profondamente riscritti. L’allegato I aggiorna gli elementi d’identificazione da comunicare, includendo dati su sito web, gruppo IVA, stabili organizzazioni, coordinate bancarie, numeri di identificazione già utilizzati e indicatori di status. L’allegato II elenca le cause di esclusione dal registro, distinguendo tra soggetto passivo e intermediario, tra cessazione delle attività imponibili, rinuncia volontaria, perdita dei requisiti, trasferimento in un nuovo Stato membro di identificazione e persistente inosservanza delle regole. L’allegato III sostituisce il modello della dichiarazione IVA, con una struttura articolata per regime, periodo d’imposta, Stato membro di consumo o di trasferimento, basi imponibili, aliquote, IVA dovuta, rettifiche e saldo complessivo.

Entrata in vigore, applicazione e coordinamento temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differenziata nel tempo:

  • gli articoli 1 e 3 si applicano dal 1o luglio 2028;
  • l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2027 al 30 giugno 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni dei regimi speciali

L’articolo 1 del regolamento 2020/194 è modificato per aggiornare le definizioni di "regime UE" e introdurre la definizione di "regime di trasferimento di beni propri". Viene anche chiarito che per "regimi speciali" si intendono il regime non UE, il regime UE, il regime d’importazione e il regime di trasferimento di beni propri.

Salvataggio preventivo dei dati e qualità delle informazioni

L’articolo 2, lettera a), è modificato per consentire al soggetto passivo di salvare le informazioni e le loro modifiche prima della comunicazione ai sensi degli articoli 361 e 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE, nonché i dati da inserire nelle dichiarazioni IVA ex articoli 365, 369 octies, 369 unvicies e 369 quinvicies octies. È aggiunto un paragrafo 6 all’articolo 3: lo Stato membro di identificazione precompila le informazioni già presenti nelle proprie banche dati, secondo l’allegato I, mentre il soggetto passivo resta responsabile della correttezza dei dati.

Registri e scambio automatico di dati tra Stati membri

L’articolo 3 aggiorna i dati che devono figurare nel registro e le colonne dedicate ai diversi regimi, includendo il nuovo regime di trasferimento di beni propri. È previsto lo scambio automatico, mediante registro centrale o altro strumento affidabile, dei numeri IVA e dei dati identificativi tra Stato membro di identificazione e altri Stati membri, così da garantire una visione costantemente aggiornata della validità dei numeri d’identificazione IVA. Sono anche aggiornate le ipotesi di esclusione o radiazione dal registro e i casi di cambio dello Stato membro di identificazione.

Presentazione della dichiarazione IVA e dichiarazioni a saldo zero

Il nuovo articolo 4 disciplina la presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o, nel regime d’importazione, dell’intermediario. La dichiarazione deve essere trasmessa allo Stato membro di identificazione mediante il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III. Sono previste regole per la dichiarazione a saldo zero quando non vi sono operazioni né rettifiche nel periodo d’imposta, con indicazione delle sole caselle pertinenti per ciascun regime.

Regole di compilazione per Stato membro e per tipologia di operazione

L’articolo 4 specifica che nella dichiarazione vanno indicati solo gli Stati membri di consumo o gli Stati membri verso cui i beni sono trasferiti in cui si sono effettivamente svolte le operazioni nel periodo d’imposta. Per il regime UE e per il regime di trasferimento di beni propri sono previste regole aggiuntive per distinguere le operazioni effettuate da diversi Stati membri di stabilimento o da diversi Stati membri di partenza dei beni.

Trasmissione delle informazioni agli Stati membri interessati

L’articolo 5, primo comma, stabilisce che le informazioni contenute nella dichiarazione IVA sono trasmesse dallo Stato membro di identificazione tramite la rete CCN/CSI, usando il messaggio elettronico comune dell’allegato III. La trasmissione avviene verso ogni Stato membro di consumo o verso ogni Stato membro dal quale o verso il quale i beni sono trasferiti, con specifiche ulteriori per il regime UE e per il regime di trasferimento di beni propri.

Aggiornamento degli allegati e dei dati identificativi

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento 2020/194, mentre l’articolo 3 sostituisce gli allegati I, II e III. Gli allegati aggiornano in modo dettagliato i dati richiesti per l’identificazione dei soggetti passivi, degli intermediari, dei gruppi IVA, delle stabili organizzazioni, dei contatti, delle coordinate bancarie e delle date di iscrizione, nonché le cause di esclusione e i modelli di dichiarazione IVA.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1 e 3 si applicano dal 1o luglio 2028; l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2027 al 30 giugno 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativaservizi digitalicommercio elettronicodogane e accise

Testo integrale

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