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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di quattro dipendenti di ottenere il pagamento di un beneficio economico previsto da accordi collettivi regionali nell'ambito del c.d. progetto qualità. I ricorrenti avevano dedotto di avere presentato domanda di adesione al progetto secondo l'ACR del 2004 e l'AIR del 2010, di avere sempre svolto le prestazioni integrative previste e di avere ricevuto per un certo periodo la relativa indennità, poi sospesa dall'azienda sanitaria a decorrere da date diverse per alcuni di essi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'azienda sanitaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi regionali richiamati e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che l'azienda avesse violato la disciplina del progetto qualità e che mancasse ogni contestazione sui requisiti o su gravi motivi di esclusione dalla graduatoria; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse deciso oltre i limiti del chiesto o comunque senza considerare l'assenza di prova da parte dell'azienda sull'elenco/graduatoria del 2004 e dovendo invece applicare una prova induttiva; 3) e 4) violazione degli artt. 116, 210, 414 e 416 c.p.c., lamentando che dal rifiuto della pubblica amministrazione di esibire la graduatoria il giudice avrebbe dovuto desumere la presentazione delle domande dei ricorrenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sia perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sia perché le censure miravano in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione degli accordi regionali e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività precluse in sede di legittimità; inoltre ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha ritenuto non deducibile come vizio di diritto la pretesa omissione del ragionamento presuntivo, trattandosi comunque di apprezzamenti riservati al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, costringendo la Corte a consultare la sentenza di appello e il controricorso per ricostruire la vicenda, con violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi affermato che le censure sulla contrattazione integrativa regionale erano inammissibili perché la norma che consente di denunciare direttamente in cassazione la violazione di contratti collettivi si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato e non ai contratti regionali; che, per il resto, i ricorrenti proponevano una lettura alternativa degli accordi e una rivalutazione di circostanze istruttorie, entrambe non consentite in sede di legittimità; che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello aveva deciso sulle domande ed eccezioni devolute con l'appello; e che le doglianze sul mancato ragionamento presuntivo e sull'asserito rifiuto di esibizione della graduatoria miravano in realtà a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato attestato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione degli accordi collettivi regionali, ma la Corte osserva che tale lettura alternativa è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuovo esame del merito

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice di appello si è pronunciato sulle domande ed eccezioni devolute

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli processuali per contestare il mancato ordine di esibizione; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento istruttorio

  • art. 414 c.p.c.

    menzionato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una concreta violazione autonoma

  • art. 416 c.p.c.

    menzionato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una concreta violazione autonoma

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e sintetico, così da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad atti esterni

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    norma di stretta interpretazione che consente la denuncia diretta in cassazione della violazione dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato, ma non dei contratti collettivi regionali

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come riferimento per i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato cui si applica la regola dell'art. 63, comma 5

  • art. 2729 c.c.

    la dedotta mancata applicazione di un ragionamento presuntivo non integra, di regola, violazione di legge; può rilevare solo come omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del vizio di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il solo parametro entro cui può essere denunciata l'omessa valutazione di un fatto secondario decisivo quale base di un ragionamento presuntivo

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti di causa, poiché la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla sola impugnazione l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia.
  • La denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi in sede di legittimità, nel pubblico impiego privatizzato, è consentita solo per i contratti collettivi nazionali espressamente contemplati dalla legge; non si estende ai contratti collettivi regionali.
  • Non è consentito in cassazione prospettare una semplice interpretazione alternativa degli accordi o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito, perché ciò integra una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La censura di omesso ragionamento presuntivo non può essere trasformata in un vizio di violazione di legge: la mancata o diversa utilizzazione delle presunzioni è deducibile, nei limiti previsti, solo come omesso esame di un fatto decisivo.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque pronunciato sulle domande ed eccezioni devolute, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Le valutazioni sulle risultanze istruttorie, incluso il rilievo da attribuire al rifiuto di esibizione di documenti o al mancato deposito di atti, appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione come errori di diritto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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