Sentenza del 06/09/2022 n. 26287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2002 per maggiori imposte IRPEG e IRAP e recupero dell'IVA detratta su operazioni soggettivamente inesistenti, con applicazione di sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva ritenuto che fatture emesse da Metal Center fossero fittizie e che la Camel avesse diritto alla detrazione IVA indebitamente esercitata tramite soggetto interposto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto il quarto motivo sul piano delle imposte dirette: ha ritenuto illegittima la disconoscimento della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, perché l'Ufficio non ha provato che i costi fossero stati usati "direttamente" per commettere reati. Pertanto la sentenza della CTR è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla CTR Abruzzo (sez. staccata di Pescara) in diversa composizione, affinché verifichi in fatto i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità richiesti dal TUIR. Restano invece ferme le considerazioni sulla irrilevanza delle eccezioni procedurali dedotte dalla contribuente e la possibilità per l'Ufficio di produrre in appello i pvc e gli allegati preesistenti; la ripresa IVA e le sanzioni dovranno essere ridefinite alla luce del nuovo accertamento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La parte del comma 3 abrogata ha ridotto i poteri istruttori del giudice tributario; tuttavia la Corte segnala che la CTR ha correttamente fatto riferimento all'art. 58 per l'acquisizione documentale e non all'art. 7.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente la produzione in appello di documenti nuovi anche se preesistenti al primo grado; la Corte ha ritenuto regolare l'allegazione del pvc e degli allegati in appello dall'Agenzia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il raddoppio dei termini per l'accertamento può applicarsi anche se non viene presentata denuncia, quando sussiste la violazione che impone la denuncia (es. fatture soggettivamente inesistenti).
L. n. 74 del 2000
La fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti integra fattispecie penalmente rilevanti; ciò è stato utilizzato dall'Ufficio per argomentare l'esistenza della violazione penale.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4‑bis (come modificato dal D.L. n. 16/2012)
Regola la deducibilità dei costi per l'acquirente anche quando le operazioni siano soggettivamente inesistenti; la Corte ha applicato questo principio limitatamente alle imposte sui redditi stabilendo che i costi sono deducibili se non provato che siano stati usati direttamente per commettere reati e se rispettano i principi del TUIR.
TUIR (principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza)
I requisiti previsti dal TUIR devono essere verificati per consentire la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; la Corte ha rimandato al giudice di merito l'accertamento di tali requisiti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
Riferito dalla ricorrente in censura sulla fatturazione; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'assenza di distinzione in fattura tra materia prima e lavorazione, considerandola non decisiva rispetto alla prova dell'interposizione fittizia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5 (introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001)
Richiamato in relazione agli obblighi di registrazione/fatturazione; la censura collegata è stata ritenuta generica e non decisiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Citando la normativa sulle denunce e sugli atti a corredo dell'avviso di accertamento; la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la doglianza relativa alla mancata indicazione della denuncia.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata dalla ricorrente in tema di garanzie del contribuente; la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specifica.
Costituzione, art. 35 e art. 111
Richiamate dalla ricorrente in relazione ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha valutato il rispetto del contraddittorio e della produzione documentale secondo le regole del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice mantiene poteri istruttori residui attraverso l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (accessi, ispezioni, richieste di chiarimenti) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando l'elemento probatorio mancante sia indispensabile per la decisione.
- Documenti preesistenti al giudizio possono essere prodotti in appello (art. 58, comma 2); la tardiva produzione non è automaticamente inammissibile se la controparte era già a conoscenza del contenuto (es. pvc consegnati al termine della verifica).
- La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, anche quando legati a operazioni soggettivamente inesistenti, è possibile se il contribuente dimostra il rispetto dei principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità); l'esistenza di fatture fittizie non comporta di per sé l'esclusione della deduzione salvo prova che i costi siano stati usati direttamente per commettere reati.
- La disciplina IVA è distinta: il disconoscimento della detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti può rimanere valido anche quando la deducibilità ai fini delle imposte dirette sia riconosciuta; occorre quindi separare gli accertamenti IVA da quelli delle imposte sui redditi.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve specificare con precisione il 'fatto storico' che si contesta Omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) indicando gli atti di riferimento e come la decisione avrebbe dovuto cambiare; censure vaghe o generiche sono inammissibili.
- Per il contribuente in casi di operazioni sospette è cruciale conservare e documentare la prova materiale dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e della destinazione economica dei beni/servizi, oltre a contestare formalmente la produzione tardiva di atti quando ciò leda il corretto contraddittorio.
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