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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3204/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per plurimi reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta per distrazione, tra gli altri). Ha proposto cinque motivi: 1) estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice (capo B); 2) indeterminatezza dell'imputazione relativa alla distrazione di somme (violazione della necessaria specificazione del fatto); 3) nullità per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, essendo stata condannata anche per la distrazione del magazzino senza che tale contestazione fosse stata formalmente contestata dal pubblico ministero; 4) deduzioni probatorie e responsabilità del curatore/fatti esterni che avrebbero escluso la distrazione del magazzino; 5) errata applicazione dell'art.216 I.f. e mancata individuazione dello stato di insolvenza al momento della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (assorbendo il quarto nel terzo) e ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. In particolare: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo B) (bancarotta semplice per mancato ricorso all'auto-fallimento), dichiarando il reato estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado; - ha annullato senza rinvio, e anche la sentenza di primo grado, la parte di capo A) relativa alla "distrazione del magazzino per un valore non inferiore ad euro 170.000" per nullità (condotta non formalmente contestata dal PM) e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza per i provvedimenti conseguenti; - ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha rigettato il motivo relativo all'indeterminatezza dell'imputazione; - ha confermato la validità degli altri addebiti rimasti; - ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione (liquidate in euro 3.167 oltre accessori).

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), artt. 216, 217, 219, 223, 224

    "art. 216 comma 1, art. 217 comma 1 n.4) e comma 2, art. 219 cpv. n.1, artt. 223 e 224"

    Le disposizioni sulla bancarotta (semplice e fraudolenta) sono state impiegate per contestare distrazioni e omissioni. La Corte ricorda che la bancarotta distrattiva si perfeziona con la distrazione e la punibilità sussiste una volta dichiarato il fallimento; per la fattispecie distrattiva non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) e c)

    Le censure per "inosservanza della legge penale" (lett. b) e per nullità formali da norme processuali (lett. c)) sono state valutate: la Cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili (prescrizione, nullità per assenza di formale contestazione) e rigettati altri (indeterminatezza dell'imputazione).

  • Codice di procedura penale, art. 129

    "art. 129 cod. proc. pen."

    Il giudice di merito è obbligato a dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) e ad adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio per reato estinto.

  • Codice di procedura penale, artt. 417, 429, 516 e ss., 522, 620 lett. e), 621 comma 1

    Principi sul contenuto dell'editto e sulla necessità che il PM formuli formalmente le contestazioni (domanda di rinvio e decreto che dispone il giudizio). L'assenza di contestazione formale di una porzione di imputazione (qui: distrazione del magazzino) integra nullità tale da determinare annullamento senza rinvio e segnalazione al PM.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e altre pronunce (es. Sez. U. n.12602/2015; Sez. U. n.22474/2016)

    La Cassazione si è richiamata a consolidati principi giurisprudenziali: è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la bancarotta distrattiva non richiede nesso causale con il dissesto né la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Massime di principio

  • Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia di appello, il giudice di merito deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato e la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per prescrizione anche in Cassazione.
  • Non può esservi condanna per una specifica condotta (o per una porzione di imputazione) che non sia stata formalmente contestata dal pubblico ministero nel decreto che dispone il giudizio o nella richiesta di rinvio: la decisione che introduce tale addebito è affetta da nullità rilevante, con conseguente annullamento e trasmissione degli atti al PM.
  • La descrizione dell'ipotesi di reato nell'atto di accusa non richiede una minuta narrazione fattuale, ma deve essere sufficientemente precisa da consentire l'esercizio della difesa; carenza meramente descrittiva non sempre determina nullità se il fatto è comunque comprensibile e contestato nel merito.
  • La bancarotta distrattiva si perfeziona con la distrazione di beni o risorse e la sua punibilità è subordinata alla dichiarazione di fallimento; non è richiesto che l'autore fosse consapevole dello stato di insolvenza né che la condotta abbia direttamente causato il dissesto.
  • Pagamenti di somme societarie per finalità private (es. canone di abitazione dell'amministratore) possono integrare distrazione, purché emerga che le risorse siano state destinate ad impieghi estranei alla garanzia dei creditori.
  • Il parziale accoglimento del ricorso penale non esclude la condanna alle spese sostenute dalla parte civile: l'imputato che non ottiene l'annullamento totale può essere condannato a rimborsare le spese di difesa della parte civile in Cassazione.

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