Sentenza n. 2941/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0016039-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0007009-P-11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007009-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di ripartizione della quota statale dell'otto per mille 2023 destinata alla categoria "Fame nel mondo", nonché gli atti presupposti e il successivo D.P.C.M. di ripartizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda di contributo per un progetto di cooperazione internazionale. L'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto rilevando, da un lato, che alcuni allegati obbligatori recavano mere immagini scansionate di firme autografe, ritenute prive di valore legale, e, dall'altro, che mancava un'idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità finanziaria. La ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 76/1998 e dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la disciplina non imponesse necessariamente la firma autografa o digitale e che la trasmissione tramite PEC rendesse valida l'istanza; violazione dell'art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 76/1998, affermando di avere prodotto una dichiarazione bancaria idonea; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, nonché del legittimo affidamento, per il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti veniva impugnato anche il D.P.C.M. di ripartizione della quota e i relativi allegati.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha distinto tra firma autografa, firma digitale e mera immagine scansionata di una firma. Alla luce degli artt. 38 d.P.R. n. 445/2000 e 65 d.lgs. n. 82/2005, sono equipollenti alla firma digitale la sottoscrizione autografa accompagnata dal documento d'identità e la trasmissione mediante PEC dal domicilio digitale previsto dalla legge; non è invece equipollente l'apposizione di una mera immagine di firma, perché tale modalità non assicura la certa riferibilità dell'atto al dichiarante. La mancanza originaria della sottoscrizione richiesta non costituisce una semplice irregolarità documentale, ma l'assenza di un elemento essenziale dell'istanza, non sanabile mediante soccorso istruttorio. Ritenuta legittima tale autonoma ragione ostativa, il giudice ha omesso l'esame degli ulteriori profili relativi alla capacità finanziaria, applicando il principio secondo cui, in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni poste a fondamento dell'atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 47, 48 e 49 l. 222/1985
Disciplinano la destinazione e la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, comprese le finalità della quota a diretta gestione statale.
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Disciplina criteri, requisiti, documentazione e procedura per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale; la domanda deve essere presentata secondo la modulistica prescritta e corredata della documentazione richiesta.
art. 38 d.P.R. 445/2000
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Rinvio alle modalità di validità delle istanze telematiche previste dall'art. 65 CAD.
art. 65 d.lgs. 82/2005
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici [...] sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; [...] c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter o 6-quater [...]
Le modalità previste dalla norma sono equipollenti e consentono la validità dell'istanza; la mera immagine scansionata di una firma non rientra in nessuna di esse.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme non può rendere equipollente alla sottoscrizione una mera immagine di firma, quando difetta l'elemento essenziale della sottoscrizione.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo invocava in relazione ai principi di buon andamento e risultato, ma il TAR non lo ha ritenuto idoneo a superare la mancanza originaria della sottoscrizione.
Massime di principio
- La mera immagine scansionata di una firma autografa, inserita in calce a un'istanza telematica, non equivale né a una firma autografa apposta sul documento né a una firma digitale e non rientra nelle modalità di validità previste dall'art. 65 d.lgs. n. 82/2005.
- Le istanze telematiche possono essere validamente sottoscritte mediante firma digitale, mediante firma autografa accompagnata dalla copia del documento d'identità oppure mediante trasmissione dal domicilio digitale nelle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 82/2005; la mera scansione della firma non è sufficiente.
- Quando la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale dell'istanza e manca ab origine, la relativa carenza non è una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, ma non può essere recuperata ex post.
- In presenza di un provvedimento fondato su più motivi autonomi, la legittimità di uno solo dei motivi è sufficiente a sorreggere la decisione e consente al giudice di prescindere dall'esame degli ulteriori motivi.
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