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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa di trasporto)

La controversia

Una società di autolinee ha agito contro un concorrente del settore del trasporto su gomma, deducendo concorrenza sleale per le fermate effettuate in località Enna bassa, che assumeva non consentite dal titolo amministrativo e idonee a deviare clientela sulle proprie linee. In primo grado la domanda risarcitoria è stata respinta; in appello la decisione è stata confermata sulla base dell'interpretazione del provvedimento autorizzativo, dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di una successiva nota dirigenziale, ritenendo che la società resistente fosse legittimata a fermare a Enna bassa, con il solo limite del traffico locale e con possibilità di caricare passeggeri diretti alle località terminali della tratta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 27, comma 6, della legge regionale siciliana n. 19/2005, sostenendo che la concessione non autorizzasse le fermate ad Enna ma solo un percorso alternativo provvisorio; 2) omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente, oltre alla disapplicazione del programma di esercizio del disciplinare del 27.4.2007, assumendo che la controparte non avesse il diritto di effettuare la fermata contestata e che l'esclusiva spettasse alla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto relativo al contenuto della concessione del 2004, interpretato insieme al verbale conciliativo e alla nota dirigenziale, accertamento insindacabile in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura mirava in realtà a contestare un accertamento fattuale e una valutazione di merito sulla sussistenza del diritto di esclusiva e sulla legittimazione della controparte a effettuare la fermata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione di norme pubblicistiche integra concorrenza sleale solo se accompagna atti concorrenziali lesivi o produce un vantaggio competitivo indebito, ma ha osservato che nel caso concreto la ricorrente non aveva fatto valere nei modi di legge un eventuale vizio del provvedimento amministrativo, né ne era conseguito l'annullamento del titolo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 6, L.R. Sicilia n. 19/2005

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la concessione non autorizzasse le fermate contestate; la Corte ha però rilevato che la censura non si misurava con l'accertamento di fatto compiuto in appello sul contenuto del titolo autorizzativo e degli atti conciliativi richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Non è richiamato espressamente nel testo della decisione, ma la sentenza ribadisce che la censura in cassazione non può mirare a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contenuto degli atti compiuti dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura colpisce una diversa premessa o presuppone un diverso fatto storico non accolto in appello, il motivo è inammissibile.
  • In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non direttamente finalizzate a limitare l'attività imprenditoriale rileva solo se accompagnata da atti concorrenziali lesivi oppure se produce un vantaggio competitivo indebito rispetto alla situazione di legittimità.
  • La deduzione di un vizio del provvedimento amministrativo non basta, nel giudizio civile per concorrenza sleale, se non risulta che quel vizio sia stato fatto valere secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento e abbia comportato l'annullamento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeRicorso per cassazione
RamiCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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