Sentenza n. 805/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Belluno che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e la Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Belluno, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, nonché a corrispondere euro 651,90 per la Retribuzione Professionale Docenti relativa all’anno scolastico 2021/2022. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Belluno era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza: deve costituire la Carta elettronica del docente con accredito della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023 e corrispondere euro 651,90 per la Retribuzione Professionale Docenti relativa all’anno scolastico 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, consentendogli di subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente del Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente; non è previsto alcun compenso, trattandosi di un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha richiamato l’ampia discrezionalità del giudice dell’ottemperanza nella valutazione delle ragioni ostative e nella graduazione della misura, considerando rilevanti, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile perché il giudizio riguarda l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione richiede una verifica concreta delle ragioni ostative e una valutazione discrezionale anche dell’importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito erano oggetto del titolo da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica del docente.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico nella valutazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione debitrice l’adempimento puntuale delle obbligazioni stabilite dal titolo, fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente già appartenente all’Amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega; quando il commissario è un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione, non spetta automaticamente alcun compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione presuppone la valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, degli interessi pubblici coinvolti e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative, anche rilevabili come fatti notori, alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte nel giudizio di ottemperanza.
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