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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34220/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti del condominio per il saldo residuo di un corrispettivo di appalto relativo a lavori su parti comuni. La società, dopo aver notificato precetti a tre condomine per recuperare le somme corrispondenti alla morosità comunicata dall'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c., si è vista opporre dagli intimati un’azione ex art. 615 c.p.c. accolta solo parzialmente dal tribunale, che aveva limitato l’efficacia dei precetti alla sola quota millesimale di partecipazione al condominio e ordinato la restituzione di quanto riscosso in eccedenza. La corte d’appello ha riformato integralmente, rigettando l’opposizione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 752, 1295 c.c. e 63 disp. att. c.c., sostenendo che la loro responsabilità fosse solo pro quota millesimale sull’importo residuo del titolo e non sull’intero importo della morosità; (2) violazione degli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c., perché la corte d’appello avrebbe considerato un debito superiore a quello del decreto ingiuntivo; (3) nullità per pronuncia su questione non devoluta e violazione del contraddittorio; (4) ultrapetizione; (5) motivazione apparente o perplessa; (6) violazione di giudicato/preclusioni per non aver considerato la caducazione della delibera condominiale di riparto; (7) violazione delle norme sulla rappresentanza e sulla possibilità di contestare, in sede di opposizione esecutiva, anche il merito del decreto ingiuntivo non opposto, invocando la legittimità della delibera assembleare e la necessità di poter opporre tali vizi nel giudizio ex art. 615 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in caso di credito del terzo verso il condominio soddisfatto solo parzialmente, il creditore può agire nei confronti dei singoli condòmini per l’intera quota di obbligazione condominiale rimasta insoluta in capo a ciascuno, detratto quanto eventualmente già versato al creditore o all’amministratore con successiva imputazione. Ha inoltre chiarito che l’annullamento della delibera condominiale di approvazione e riparto delle spese non incide sul diritto del creditore munito di titolo esecutivo di procedere contro i singoli condòmini; la ripartizione interna resta materia di rapporti interni, rilevante al più ai fini della prova sommaria nella fase esecutiva e delle eventuali azioni di rivalsa tra condòmini. Ha infine escluso che in sede di opposizione all’esecuzione possano essere riesaminati i profili di merito del decreto ingiuntivo ormai opponibile nei termini di legge, ribadendo la distinzione tra opposizione monitoria e opposizione esecutiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 63 disp. att. c.c.

    Il primo comma consente all'amministratore di comunicare al creditore i dati dei condomini morosi; il secondo riconosce al creditore un obbligo di preventiva escussione dei morosi, ma la morosità va intesa come mancato versamento della quota dovuta all'amministratore e/o mancato pagamento diretto al creditore della propria quota parziaria.

  • art. 752 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della natura parziaria del debito; la Corte conferma la natura parziaria ma ne trae conseguenze diverse da quelle prospettate.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti sul tema della natura delle obbligazioni; la Corte lo richiama solo nel quadro della tesi difensiva senza fondarvi una diversa soluzione.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e vizio motivazionale.

  • art. 647 c.p.c.

    Richiamato per contestare i limiti del titolo monitorio e le preclusioni derivanti dalla mancata opposizione; la Corte ribadisce che il decreto ingiuntivo non opposto non può essere contestato nel merito in sede di opposizione esecutiva.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato sul giudicato; la Corte osserva che il contenuto vincolante del titolo e i suoi presupposti logico-giuridici possono includere l'importo del corrispettivo contrattuale posto a base del monitorio.

  • art. 342 c.p.c.

    Evocato per sostenere il difetto di devoluzione in appello; la Corte esclude la violazione perché l'appello della creditrice era coerente con il tema della morosità e della quota esigibile.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedotta violazione del contraddittorio; la Corte non ravvisa alcuna lesione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme al vizio motivazionale; la Corte reputa la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione apparente o perplessa; la Corte esclude il vizio.

  • art. 24 Cost.

    Evocato nel settimo motivo a sostegno del diritto di difesa; la Corte ribadisce la necessità di far valere i rimedi nei termini propri dell'opposizione monitoria.

  • art. 645 c.p.c.

    La Corte afferma che il singolo condomino può opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio nei termini di legge, ma non può rimettere in discussione il merito del titolo in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato come rimedio per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, idoneo a contestarne il merito se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio esperibile per far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti, o per contestare l'inesistenza del titolo esecutivo, non per riesaminare il merito del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato per i termini dell'opposizione monitoria decorrenti dalla notificazione del decreto all'amministratore, quale rappresentante del condominio.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla competenza assembleare in materia di lavori straordinari; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto, ritenendo irrilevanti i vizi interni del riparto rispetto al creditore terzo.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato in modo non decisivo dalle ricorrenti; la Corte non accoglie la censura collegata alla pretesa inefficacia dell'atto del falso rappresentante.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di debiti condominiali verso terzi, la natura parziaria dell'obbligazione non impedisce al creditore munito di titolo esecutivo di agire contro i singoli condòmini per la quota effettivamente rimasta insoluta, applicando il beneficio di preventiva escussione dei morosi previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. solo nei limiti della morosità reale del singolo.
  • L'espressione "condòmini morosi" va riferita ai partecipanti che non abbiano versato la propria quota all'amministratore e che non abbiano neppure estinto direttamente verso il creditore la propria obbligazione parziaria; i "condòmini in regola" sono invece quelli che abbiano già estinto la quota dovuta, direttamente o tramite pagamento effettuato dall'amministratore con la provvista da essi fornita.
  • Il pagamento diretto del singolo condomino al creditore può estinguere la sua quota di obbligazione condominiale, con conseguente impossibilità per il creditore di pretendere nuovamente la stessa somma in via esecutiva nei suoi confronti.
  • L'annullamento o la mancata adozione della delibera condominiale di approvazione e riparto della spesa non incide, di per sé, sul diritto del terzo creditore già munito di titolo esecutivo contro il condominio di agire esecutivamente contro i singoli condòmini; le contestazioni sul riparto restano questioni interne al condominio.
  • In sede di opposizione all'esecuzione il condomino che contesti l'importo a lui attribuito ha l'onere di allegare e provare che la propria quota sia diversa da quella indicata dal creditore; in mancanza di una delibera di riparto efficace, il giudice può procedere a una valutazione sommaria sulla base degli elementi disponibili e, in difetto, della tabella millesimale generale.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto o non tempestivamente contestato non può essere rimesso in discussione nel merito tramite l'opposizione all'esecuzione, che resta circoscritta ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti e alla contestazione radicale del titolo esecutivo.
  • I rapporti interni tra condòmini, inclusa l'eventuale rivalsa per somme pagate o distratte, sono separati dal rapporto esterno con il creditore e non possono pregiudicare la soddisfazione del credito del terzo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoProveSpese condominialiParti comuniInadempimento
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civileObbligazioniCondominio
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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