Cassazione Civile, Ordinanza n. 03881/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un avvocato per assistere un cliente in una causa promossa da terzi per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita immobiliare. Il cliente sosteneva di aver consegnato all’avvocato una somma pari alla caparra confirmatoria, destinata a soddisfare le pretese avversarie, ma che tale somma non sarebbe stata né versata ai destinatari né restituita. Poiché nel giudizio era stata emessa un’ordinanza di pagamento e, a seguito di precetto, il cliente aveva dovuto pagare una somma maggiore, egli chiedeva la condanna del professionista al risarcimento del danno e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Il Tribunale accoglieva la domanda e rigettava la riconvenzionale dell’avvocato. In appello la Corte territoriale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, ma, acquisiti i verbali delle prove orali mancanti, decideva nel merito confermando la responsabilità del professionista e condannandolo al pagamento in favore degli eredi dell’originario attore. Con il ricorso per cassazione l’avvocato deduceva: violazione degli artt. 101 e 228 c.p.c. e vizio motivazionale; violazione degli artt. 112 e 159 c.p.c. per asserita nullità della sentenza di primo grado e mancata rinnovazione degli atti nulli; violazione dell’art. 1193 c.c. sull’imputazione dei pagamenti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove. Sosteneva, in sostanza, che la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità e rinnovare gli atti, che avrebbe male valutato le risultanze istruttorie e che la prova dell’estinzione del debito e della corretta imputazione del pagamento era stata erroneamente apprezzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto e localizzato in modo puntuale nel ricorso gli atti e i documenti sui quali fondava le censure. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto alla nullità della sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello di procedere a nuovo esame del merito sulla base delle risultanze già acquisite nel doppio grado, rilevando anche che la ricorrente non aveva specificamente contestato la mancata restituzione della somma né reiterato in appello l’istanza di consulenza contabile. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la riproduzione o l’esatta indicazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure, con specificazione della loro collocazione nei fascicoli e della loro acquisizione o produzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono ammissibili censure che mirino a correggere insufficienze, contraddizioni o erronee valutazioni del materiale probatorio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la Corte d’appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda o senza rispettare il contraddittorio; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Non consente di sindacare in cassazione la diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità.
art. 1193 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la censura è stata respinta perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione fattuale della prova dell’estinzione del debito.
art. 159 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità degli atti/processo per violazione del contraddittorio; la Corte non ha accolto la censura.
art. 186-bis c.p.c.
Menzi0nato nei fatti di causa come base dell’ordinanza di pagamento emessa nel giudizio originario.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato nel racconto processuale in relazione all’udienza di discussione fissata dal giudice di primo grado.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel procedimento di appello con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile indicare in modo specifico atti, documenti e circostanze processuali richiamati a fondamento delle censure; la sola evocazione generica del materiale istruttorio comporta inammissibilità.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare contraddittorietà, insufficienza o erronea valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Quando il giudice d’appello rileva la nullità della decisione di primo grado per violazione del contraddittorio, può procedere a nuovo esame della controversia sulla base degli atti e delle prove ritualmente acquisiti, se non occorre rinnovare specifiche attività istruttorie e la parte non abbia formulato una puntuale richiesta in tal senso.
- La contestazione dell’imputazione del pagamento e dell’estinzione del debito deve essere supportata da deduzioni specifiche e da una chiara allegazione dei fatti estintivi; in mancanza, la censura si risolve in una contestazione meramente assertiva.
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