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Sentenza

Sentenza n. 1724/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, nonché parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, militare dell'Arma dei Carabinieri impiegato in numerose missioni in Afghanistan, Libia, Iraq e Somalia, ha dedotto di essere stato esposto, durante il servizio, a uranio impoverito, nanoparticelle e metalli pesanti, senza adeguati dispositivi di protezione. Dopo la diagnosi di seminoma del testicolo sinistro e l'intervento chirurgico, la Commissione medico ospedaliera ha accertato la patologia e l'ha ascritta all'ottava categoria della Tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha tuttavia escluso il nesso causale, richiamando genericamente studi sulla contaminazione delle aree operative e affermando che non risultavano antecedenti occupazionali causalmente associabili alla malattia. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 603 del d.lgs. 66/2010 e degli artt. 1078 e seguenti del d.P.R. 90/2010, nonché l'eccesso di potere per violazione del principio di precauzione, sostenendo che la normativa introduce una presunzione relativa del nesso causale a favore del militare e pone sull'Amministrazione l'onere di provare una specifica causa extra-lavorativa sufficiente a determinare la patologia. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento, carenza di motivazione, carenza dei presupposti e illogicità, richiamando la letteratura scientifica sull'aumento del rischio tumorale per i militari impiegati in territori contaminati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 14 e 15 del 7 ottobre 2025. In base a tali principi, quando un militare abbia contratto una patologia tumorale dopo avere prestato servizio in missioni o contesti operativi caratterizzati da particolari condizioni ambientali e dall'esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, opera una presunzione relativa del nesso causale a suo favore. Il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio in uno dei contesti tipizzati dalla legge, in condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e di avere contratto una patologia tumorale espressiva di tale rischio; non deve invece fornire la prova positiva, certa o altamente probabile, del nesso eziologico. Spetta all'Amministrazione fornire la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il parere del Comitato è stato ritenuto illegittimo perché ha escluso la dipendenza da causa di servizio soltanto sulla base della mancata dimostrazione, da parte del militare, di un nesso causale certo o altamente probabile, limitandosi inoltre a richiamare genericamente studi risalenti e a negare elevati livelli di contaminazione nelle aree di missione. Sono stati pertanto annullati sia il parere del Comitato sia il decreto di rigetto della domanda di equo indennizzo, con obbligo del Comitato di riesaminare la questione applicando i principi indicati dal giudice. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    «infermità o patologie tumorali» insorte «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» in «particolari condizioni ambientali od operative»

    La disposizione individua uno specifico rischio professionale militare e fonda una presunzione relativa del nesso causale tra il servizio svolto nei contesti tipizzati e la patologia tumorale, superabile dall'Amministrazione mediante la prova di una specifica genesi extra-lavorativa.

  • artt. 1078 e seguenti d.P.R. 90/2010

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito della disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; il giudice accoglie la domanda applicando i principi sulla presunzione relativa del nesso causale.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dall'Adunanza Plenaria come termine di confronto per il riparto dell'onere probatorio: il militare dimostra l'esposizione nel contesto lavorativo tipizzato e la patologia tumorale, mentre l'Amministrazione deve fornire la prova contraria della genesi extra-lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un militare contrae una patologia tumorale dopo avere prestato servizio in missioni o altri contesti operativi caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative e da esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, opera una presunzione relativa del nesso causale tra servizio e patologia.
  • Il militare deve provare lo svolgimento del servizio in uno dei contesti tipizzati dalla legge, l'esistenza di condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio e il carattere tumorale della patologia; non è tenuto a dimostrare in positivo, con certezza o elevata probabilità, il nesso eziologico tra esposizione e malattia.
  • La presunzione relativa può essere superata soltanto dall'Amministrazione, mediante la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; non è sufficiente il generico richiamo all'assenza di studi conclusivi o alla mancata prova di livelli elevati di contaminazione.
  • È illegittimo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che neghi la dipendenza di una patologia tumorale esclusivamente perché il militare non ha dimostrato un nesso causale certo o altamente probabile con l'attività lavorativa, invertendo l'onere probatorio previsto dalla disciplina speciale.
  • Il riconoscimento della presunzione relativa del nesso causale risponde all'esigenza di distribuire equamente il rischio della causa ignota delle patologie multifattoriali, evitando di gravarlo integralmente sul militare attraverso un onere probatorio di fatto diabolico.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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