Cassazione Penale, Ordinanza n. 27055/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in relazione a una condotta di fuga in autovettura. Dal testo emerge che la difesa contestava, da un lato, la motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la condotta si sarebbe risolta in una mera fuga, e, dall’altro, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata aveva valorizzato non solo la fuga, ma anche manovre imprudenti poste in essere per sottrarsi alle forze di polizia, idonee a ostacolare concretamente l’esercizio della funzione pubblica e a ingenerare negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è giudicato generico perché non confrontato con le specifiche valutazioni svolte in sentenza sulle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, poiché la condotta non era una semplice fuga ma comprendeva manovre imprudenti ostative all'azione di polizia. Ha inoltre ritenuto generico il motivo relativo alla pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non solo la fuga, ma anche la condotta di guida imprudente o comunque concretamente ostativa che impedisca o intralci l'inseguimento da parte delle forze di polizia, purché sia idonea a ostacolare l'esercizio della funzione pubblica.
- La motivazione sulla sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale è adeguata quando evidenzi modalità concrete della fuga che traducano la mera sottrazione all'arresto in una effettiva opposizione all'azione degli operanti.
- Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se formulato in modo generico e non si confronta con le specifiche valutazioni compiute dal giudice di merito sulle modalità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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