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Sentenza

Sentenza del 17/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - prova - avviso di ricevimento - necessità e sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e due pignoramenti presso terzi, sostenendo principalmente l'inesistenza o l'invalidità della notificazione di alcune cartelle di pagamento, la mancata prova del loro contenuto, la violazione dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973, la prescrizione o decadenza dei crediti e l'illegittimità degli atti esecutivi conseguenti. La questione centrale riguardava se l'Agente della riscossione dovesse produrre la copia integrale delle cartelle oppure se fosse sufficiente depositare gli avvisi di ricevimento, unitamente agli estratti di ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i giudizi e ha respinto entrambi gli appelli del contribuente, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle mediante gli avvisi di ricevimento, nei quali era indicato il medesimo numero identificativo riportato negli estratti di ruolo. Non era necessaria la produzione della copia integrale delle cartelle, poiché gli estratti di ruolo sono stati considerati riproduzioni fedeli e integrali delle stesse. La contestazione generica del contribuente circa il contenuto o l'integrità degli atti non è stata ritenuta sufficiente; egli avrebbe dovuto produrre eventuali atti diversi da quelli indicati come notificati. Poiché le cartelle risultavano regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate, non potevano essere contestati, in sede di opposizione agli atti esecutivi, i relativi vizi e le questioni riguardanti gli atti prodromici. M.D. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 1.000,00 in favore dell'Agente della riscossione, oltre accessori limitatamente a quest'ultimo.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 4, D.Lgs. 546/1992

    L'Agenzia delle Entrate ne invocava l'applicazione per sostenere l'inammissibilità delle domande prive di adeguata causa petendi; la questione è rimasta assorbita dal rigetto delle pretese del contribuente.

  • Art. 10 D.Lgs. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per contestare la propria legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi alla notificazione e all'attività dell'Agente della riscossione.

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    La norma impedisce di rimettere in discussione, mediante opposizione agli atti esecutivi, vizi propri degli atti prodromici, come le cartelle di pagamento, quando queste risultino già regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate.

  • Art. 26, comma 5, D.P.R. 602/1973

    È stato invocato dal contribuente in relazione alla regolarità della notificazione delle cartelle; la Commissione ha comunque ritenuto comprovato il perfezionamento della notifica sulla base degli avvisi di ricevimento.

  • Art. 76 D.P.R. 602/1973

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle procedure di riscossione.

  • Cass. civ., ord. n. 2790/2016

    È stato applicato il principio secondo cui, per provare la rituale notificazione di una cartella di pagamento, è sufficiente produrre l'avviso di ricevimento; non è indispensabile depositare anche la copia integrale della cartella.

  • Cass. civ. n. 11142/2015

    Ha riconosciuto la validità probatoria degli estratti di ruolo.

  • Cass. civ. n. 12888/2015

    Ha affermato che l'estratto di ruolo costituisce una riproduzione fedele e integrale della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • In caso di contestazione della notifica di una cartella di pagamento, l'Agente della riscossione può assolvere l'onere probatorio producendo l'avviso di ricevimento, senza dover necessariamente depositare la copia integrale della cartella.
  • La corrispondenza tra il numero identificativo riportato nell'avviso di ricevimento e quello risultante dall'estratto di ruolo consente di collegare la prova della consegna allo specifico atto notificato.
  • Gli estratti di ruolo possono assumere valore probatorio del contenuto della cartella, soprattutto quando siano coerenti con gli estremi indicati nella documentazione di notifica.
  • Una contestazione generica, limitata ad affermare che l'avviso di ricevimento non dimostra il contenuto o l'integrità dell'atto, può essere insufficiente; il contribuente deve indicare e, se possibile, produrre gli eventuali documenti diversi ricevuti.
  • Quando la cartella è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, le contestazioni relative alla cartella o agli atti prodromici non possono normalmente essere fatte valere per la prima volta contro gli atti esecutivi successivi.
  • Per contestare efficacemente una procedura esecutiva occorre distinguere tra vizi propri dell'atto esecutivo e vizi della cartella presupposta: questi ultimi rischiano di essere preclusi se la cartella è divenuta definitiva.

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