Cassazione Penale, Sentenza n. 2355/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava due profili: 1) la presunta errata applicazione della sospensione della prescrizione nel periodo compreso tra l’udienza del 21/10/2020 e il 10/01/2022, sostenendo che alla udienza era stata depositata solo la nomina del difensore con una richiesta di termine a difesa ex art. 108 c.p.p., richiesta che secondo il ricorrente non interrompe la prescrizione; 2) il vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte abbia ritenuto che la violazione dei sigilli fosse finalizzata al completamento delle opere mentre l’imputazione descriveva invece l’introduzione di un torchio, attrezzi e una autovettura.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto che la richiesta del 21/10/2020 fosse una istanza di rinvio non riconducibile a un termine a difesa e che, pertanto, l’accoglimento della richiesta avesse efficacia sospensiva ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen.; inoltre la Corte territoriale aveva già riconosciuto tale sospensione, per cui eventuali censure dovevano essere eccepite tempestivamente. Sul secondo punto la Corte ha confermato che non sussistevano elementi positivi valutabili a favore dell'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), anche alla luce della reiterazione di analoghe violazioni dei sigilli e della mancata specifica e concreta confutazione dell’accertamento svolto dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina il termine a difesa; la Corte ha ritenuto che la richiesta formulata in udienza non rientrasse nelle ipotesi tassative dell'art. 108 e quindi non impedisse di applicare la sospensione operata per il rinvio accordato
art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen.
Utilizzata dalla Corte per qualificare l’effetto sospensivo del rinvio concesso in udienza sulla decorrenza della prescrizione; la decisione ha ritenuto che l'accoglimento della richiesta di rinvio determinasse la sospensione della prescrizione
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per evidenziare l’obbligo di eccepire immediatamente le nullità di udienza; la Corte ha osservato che, essendo stata dichiarata la sospensione dalla Corte territoriale, la difesa avrebbe dovuto prontamente sollevare eventuali vizi
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi positivi valutabili in favore dell'applicazione delle attenuanti, confermando la valutazione del giudice di primo grado sulla gravità e la reiterazione della condotta
Massime di principio
- Una semplice richiesta di rinvio in udienza, se accolta dal giudice come differimento dell’udienza, può produrre efficacia sospensiva sulla prescrizione: se si intende evitare la sospensione occorre eccepire immediatamente la nullità in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi — concreti e valutabili in modo favorevole — e tali elementi devono essere specificamente indicati e contestati se il giudice li ha esclusi; le censure generiche alla motivazione sono difficili da accogliere in Cassazione.
- Quando la Corte d’Appello motiva richiamando la ricostruzione del giudice di primo grado (anche sulla ripetizione di condotte analoghe), il ricorrente deve contestare formalmente e dettagliatamente quella ricostruzione per ottenere un riesame in sede di legittimità.
- In materia di prescrizione, è essenziale distinguere fra istanza di termine a difesa (art. 108 c.p.p.) e semplice rinvio/differimento dell’udienza: la qualificazione dell'atto in udienza e l'eventuale annotazione del giudice nel verbale determinano gli effetti sulla prescrizione e vanno tempestivamente contestati se ritenuti illegittimi.
- In Cassazione il mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata o la mancata produzione di elementi nuovi rende probabile la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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