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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29509/2020 del 24/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di recupero del credito IVA per compensazioni oltre il limite di €516.466,99 previsto dall'art. 34, comma 1, legge n. 388/2000, con irrogazione di sanzione del 30% per omesso versamento. La contribuente aveva impugnato ottenendo soccombenza in primo grado (CTP) e soccorso parziale dalla CTR. Pendente appello per Cassazione, è entrato in vigore l'art. 6 del DL 119/2018 che consente la definizione agevolata delle liti. La contribuente ha chiesto la definizione e pagato rate; l'ufficio ha poi notificato diniego (prot. 20184). La contribuente ha impugnato il diniego davanti alla Corte, denunciando anche vizi di notifica. Nel merito la questione centrale era se l'avviso di recupero sia qualificabile come "atto impositivo" e dunque definibile ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018, e se le sanzioni contestate rientrino nelle ipotesi definibili/non escluse dal decreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il diniego della definizione agevolata. Ha qualificato la difformità di notifica come nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo l'atto tempestivamente impugnato. Sul merito ha stabilito che l'avviso di recupero di crediti indebitamente compensati non ha funzione meramente liquidatoria ma manifesta una volontà impositiva dell'amministrazione e costituisce atto impugnabile e, quindi, rientra nelle controversie definibili ai sensi dell'art. 6 DL 119/2018. Le sanzioni oggetto della causa non rientrano nelle esclusioni previste dal comma 5 dell'art. 6, per cui sono definibili. Il diniego della definizione è stato annullato; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio. Il giudizio sul ricorso principale dell'Agenzia avverso la sentenza della CTR è stato rinviato a nuovo ruolo fino al passaggio in giudicato della presente decisione (cioè fino a esito definitivo della pronuncia sul diniego).

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, legge n. 388/2000

    Stabilisce il limite di €516.466,99 per l'utilizzo in compensazione: nel caso non impedisce di per sé la riconduzione dell'avviso di recupero all'ambito impositivo quando l'ufficio contesta l'uso indebito del credito

  • art. 6, DL 119/2018

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite..."; "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."

    Disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; rileva il contenuto sostanziale dell'atto per stabilire la condonabilità (atto che esprima potere impositivo è definibile), prevede specifiche percentuali per definizione delle sanzioni e indica ipotesi di esclusione non ricorrenti nel presente caso

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    La nullità della notifica per difetto di luogo può essere sanata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo (ad es. la parte impugna tempestivamente), con conseguente validità dell'impugnazione

  • art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Gli avvisi di recupero di crediti indebitamente compensati sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi di questa norma

  • art. 111 Cost.

    Rinvoca il diritto di impugnazione in Cassazione e giustifica il rinvio del giudizio di merito fino al definitivo accertamento sulla definizione agevolata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. Cass. n. 10753/2006; Cass. 8033/2011; Cass. 8429/2017; Cass. 24530/2019; Cass. n. 31049/2018; Sez. U., Sent. n. 14916/2016)

    Precedenti che affermano: l'avviso di recupero può avere natura impositiva e è impugnabile; la definizione agevolata ammette ricorso immediato contro il diniego; distinzione tra inesistenza e nullità della notifica e possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo

Massime di principio

  • L'avviso di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati va valutato per il suo contenuto sostanziale: se manifesta volontà impositiva costituisce un "atto impositivo" e quindi rientra nella disciplina della definizione agevolata (art. 6 DL 119/2018).
  • La definizione agevolata si applica alle liti aventi ad oggetto atti che, pur formalmente qualificati come "recupero" o "liquidazione", contengono contestazioni sulla esistenza o entità del debito tributario (cioè atti sostanzialmente impositivi).
  • Le nullità di notifica per violazione del luogo della notifica non sempre comportano l'inesistenza dell'atto: sono spesso forme di nullità che possono essere sanate se l'atto ha raggiunto lo scopo (ad esempio perché la parte ha impugnato tempestivamente).
  • Le sanzioni collegate all'imposta possono essere definibili ai sensi dell'art. 6, salvo expressis verbis esclusioni previste dal comma 5; occorre verificare se la controversia rientra nelle ipotesi di esclusione elencate dal decreto.
  • Se il contribuente ottiene l'annullamento del diniego di definizione, la decisione sul merito dell'avviso impugnato può essere rinviata fino al passaggio in giudicato della pronuncia sul diniego, poiché il diritto alla definizione incide sulla materia del contendere.
  • In presenza di diniego della definizione, il contribuente ha la possibilità di impugnare immediatamente il diniego davanti all'organo giurisdizionale ove penda la controversia, anche in sede di legittimità (Cassazione), secondo i principi consolidati della giurisprudenza

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