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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36047/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in relazione a: capo A costituzione di associazione per delinquere finalizzata a truffe; capo B truffa continuata (Miglioranza e Colantoni); capo C illecito conferimento di onorificenze (Miglioranza e Colantoni); capo D favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (tutti). I fatti riguardano la costituzione di enti fittizi ('Cavalieri di Malta', 'Volontari di Protezione Civile'), rilascio a pagamento di onorificenze false, produzione di documenti/passaporti falsi e tentativo di ingresso in Italia di numerosi cittadini tunisini nel 2012. In appello la Corte di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo alcune aggravanti e rideterminando le pene. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per difetto/mancanza di motivazione, erronea qualificazione di fatti, vizio sul requisito di procedibilità (querela) per il capo B, prescrizione per il capo C, erronea valutazione delle circostanze attenuanti e della commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Miglioranza e Colantoni relativamente al capo B perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela verso molte delle persone offese, e nei loro confronti ha annullato senza rinvio anche il capo C perché estinto per prescrizione. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Colantoni per i capi A e D, disponendo nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per carenze motivazionali relative alla sua partecipazione e consapevolezza. Ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Miglioranza e Cioccarelli relativamente al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, ordinando nuovo giudizio su tali profili. Per il resto le impugnazioni di Cioccarelli e Miglioranza sono state dichiarate inammissibili o respinte; in sostanza la Cassazione ha parzialmente confermato le condanne per i capi A e D in relazione a Cioccarelli e Miglioranza, ma ha disposto annullamenti per questioni procedurali, di prescrizione e di motivazione e ha disposto più giudizi di rinvio per approfondire specifici profili.

Norme richiamate

  • art. 12 D.lvo n. 286/1998

    La norma sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è qualificata come reato di pericolo a consumazione anticipata: rilevano gli atti diretti e univocamente orientati a procurare l'ingresso illegale, non l'effettivo ingresso.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla circostanza attenuante della minima partecipazione; la valutazione della sua sussistenza è rimessa al giudice del merito e va motivata rispetto al ruolo effettivamente svolto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: la motivazione della scelta del quantum deve indicare i parametri rilevanti (gravità del fatto, personalità dell'imputato, modalità, fine, ecc.), pena l'apparenza motivazionale e possibile annullamento sul punto.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero non ha la querela necessaria nei reati che richiedono tale condizione per molte delle vittime, le condanne relative a quei capi possono essere annullate senza rinvio per difetto di procedibilità.
  • I reati risalenti a tempo anteriore e con sospensioni dei termini possono risultare estinti per prescrizione: il giudice di legittimità verifica i calcoli dei termini di prescrizione e può annullare la sentenza per prescrizione senza rinvio.
  • Per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non è necessario che lo straniero sia effettivamente entrato: sono puniti gli atti diretti e idonei a realizzare l'ingresso; quindi anche attività preparatorie possono integrare il reato.
  • La semplice partecipazione occasionale a singole condotte (es. presenza a cerimonie, atti isolati legati a rapporti di coniugio o professionali) non basta a provare un vincolo associativo stabile; il giudice deve accertare elementi della continuità e della volontà associativa.
  • La negazione o concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena devono essere motivate con riferimento esplicito ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; motivazioni generiche o contraddittorie possono determinare annullamento e rinvio.
  • Quando la motivazione del giudice di merito non è adeguata nel collegamento tra fatti e responsabilità personale, la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione per un riesame libero dei profili critici.

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